martedì 20 luglio 2021

Campione, 735

[traduzione italiana]

[originale latino]

+ In Chr- n- . 

Rignante domno nostro Liutprand viro excel- rige anno rigni eius vigisimus tertio tertio kal- februaria ind- tertia; fel-. 

Scripsi ego Lazari- v- r- cl- basilice s-c-i Iohannis Aniasce hoic cartola de accepto mundio rogadus et pedidus ad Iohannace v- d- filios q-d- Laurenti conmanente in vico Cadelo. 

Costas it accepisse secudi et in prisentia coram testium et accepet ad te Sigherado et ad Arichisso germanis accepit auri sol- n-o duos et uno tremisse fenidum pretio mundium pro mancipio numine Scolastica filias Laurenti; et ipsa mancipio Ursio sibi conioge duxe. 

Et repromitto me ego q- s- Iohannaci ipsa s-s-ta Scolastica sorure mea ab omne homine defensare et de puplico et de omne homine: et si minime defensare poduaerimus aut ego aut meis haerites ipsa s-s-ta Scolastica []nc viro conpuna ego Iohannaci aut meis haerites ad vus Sigherad et Arighisso et ad vestris haeri[] duplo mundium vel mancipio aut c- agnitione eius et cartola de accepto mundio in sua maneat []rmidatem st-p- sp- soll- interposido. 

Facta cartola in fundo Campiliunis diae rigni et ind- s-s-ta; fel-

[]gno + m-s Iohannaci qui hanc cartola de accepto mundio fiaere rogavit et ei relacto est.

[]gno + m-s Petrunis de Blixuni v- d- testes.

Signo + m-s Odani de Morcaino v- d- testes

Signo + m-s Dominici de Cadelo v- d- testes.

+ Ego q- s- Lazari v- r- cl- rogadus ad Iohannace scripsi et supscripsi pus tradida conplivi et dedit.

Campione, 30 gennario 735

[traduzione italiana]

[trascizione pergamena]

+ In Christi numine.

Rignante domno nostro Liutprand viro excelentissimo rige, anno rigni eius vigisimus tertio, tertio kalendas februaria, indictione tertia. Feliciter.

 Scripsi ego Lazarius, vir religiosus, clericus basilice Sancti Iohannis Aniasce, hoic cartola de accepto mundio rogadus et pedidus ad Iohannace viro devoto, filios quondam Laurenti, conmanente in vico Cadelo. 

Costas it accepisse, secudi et in prisentia coram testium et accepet ad te Sigherado et ad Arichisso, germanis, accepit auri solidos nomero duos (.) et uno trimisse, fenidum pretio mundium pro mancipio numine Scolastica, filias Laurenti, et ipsa mancipio Ursio sibi conioge duxe.

Et repromitto me ego qui supra Iohannaci ipsa suprascripta Scolastica sorure mea ab omne homine defensare et de puplico et de omne homine: et si minime defensare poduaerimus aut ego aut meis haerites ipsa suprascripta Scolastica, [tu]nc viro conpuna ego Iohannaci aut meis haerites ad vus Sigherad et Arighisso et ad vestris haeri[tes] duplo mundium vel mancipio aut cum agnitione eius et cartola de accepto mundio in suam maneat [fi]rmidatem, stipulatione, sponsione sollemniter interposido.

Facta cartola in fundo Campiliunis, diae, rigni et indictione suprascripta. Feliciter.

[Si]gno + manus Iohannaci, qui hanc cartola de accepto mundio fiaere rogavit, et ei relecto est.

[Si]gno + manus Petrunis de Blixuni viri devoti testes. 

Signo + mi Oduni de Morcaino viri devoti testes.

Signo + manus Dominici de Cadelo viri devoti testes.

[+] Ego qui supra Lazarius, vir religiosus, clericus, rogadus ad Iohannace, scripsi et supscripsi, pus tradida conplivi et dedit.

Campione, 30 gennaio 735 – Carta di passaggio di mundio

[originale latino]

[trascrizione pergamena]

+ Nel nome di Cristo.

Sotto il regno del nostro signore uomo eccellentissimo re Liutprando, nel 23esimo anno di regno, il 30 gennaio, terza indizione. Feliciter

Io Lazarius, religioso, chierico della basilica di san Giovanni Aniasce, ho scritto questa carta di passaggio di mundio su richiesta1 di Giovannace, uomo devoto, figlio di Lorenzo, residente nel villaggio di Cadelo.

Si rende noto che, in presenza di testimoni, riceve da Sigherado e Arichisso, fratelli, solidi d’oro in numero di due e un tremisse, prezzo del mundio di Scolastica, figlia di Lorenzo, e conduce la stessa presso il marito Ursio.

E riprometto io soprascritto Giovannace di difendere mia sorella, la soprascritta Scolastica, in pubblico e da chiunque; e se non dovessimo riuscire, io o i miei eredi, a proteggere Scolastica, allora corrisponderemo, io o i miei eredi, a voi Sigherad e Arichisso e ai vostri eredi, il doppio del mundio; che questa carta di mundio rimanga nella sua famiglia come sicurezza che il matrimonio è stato stipulato solennemente.

Carta fatta nel fondo di Campione, nel giorno, anno di regno e indizione soprascritti. Feliciter

[X] di Giovannace, che ha chiesto che questa carta di mundio fosse scritta, e al quale è stata riletta.

[X] di Petrone di Blissone uomo devoto, teste.

[X] di Odone di Morcaino uomo devoto, teste.

[X] di Domenico di Cadelo, uomo devoto, teste.

+ Io soprascritto Lazario, uomo religioso, chierico, su richiesta di Giovannace ho scritto e sottoscritto, dopo averla redatta, l’ho autenticata e consegnata.

giovedì 15 luglio 2021

Novara, 729

[traduzione italiana]

[originale latino]

+ D-no s-c-o et meritis beatessimo apostolorumque meretis quohequando patris nost- Gratzioso ep-o sedem tenens beati Gaudenti. Ego Radoaldo vd- filio vester habitatur in vico Gausingo horacolo beati Mihahelis vel ipsius altario qui plantatus est in templo ubi est altario beati s-c-i Martini p- p- dixit: Benedictus D-n-s qui vult omne hominis salvos fiaeri et ad agnitionem viritatis venire qui et vos nobis tradedit pastorem ut p- vestra predegationem ad hedernam vita p-tengere mereamor. 

Ideoque d-ne pater vestra hocsegro s-c-itatem ut in iam dictum horacolo mihi altario dedicare debeas in numine iam dicti beati Mihaelis; et ego ibit iuxtam parvitatem confero terrola ad sex modius seminatura in trebus partebus: duo mudio in una versuram duo in alia duo in tertia; fiaeri simul modio sex; unde ipso veneravele loco luminaria fiaeri debeat; ita sane ut ipse veneravele locus

sub vestra tubitionem vel dominationem seo consegrationem in p-petuo esse debeat vestrisque subcessureb-. 

Quam viro subplecatione ad me facta relegi et sign- s-c-ae crucis roboravi et vobis vel in scrineo s-c-e heclecia tradedi conservandum. Act- in civitatem Novaria diae tiertio mensis decembr- regn- d-mn- Liutprandi regis anno hoctabo decim- ind- tertio decimo fel-.

Sign- + m- Radoald v- d- qui hanc cartol- fiaeri rogavi et ei relect- est

Sign- + m- Rotp-ti civis Novariensis testis

Sign- + manus Liutp-t v. d. testis

Sign- + manus Lupecinon v- d- de ipso vico testis

+ Ego Lautchis notar- scripsit cartol- rogatos ad Radoald, pos tradita 

cumplivit et dedit. 

Novara, 3 dicembre 729

[traduzione italiana]

[trascrizione pergamena]

+ Domno sancto et meritis beatessimo apostolorumque meretis quohequando patri nostro Gratzioso episcopo, sedem tenens beati Gaudenti. 

Ego Radoaldo vir devotus, filio vester, habitatur in vico Gausingo, horacolo beati Mihahelis vel ipsius altario, qui plantatus est in templo ubi est altario beati sancti Martini, presens presentibus dixit: Benedictus Dominus, qui vult omne hominis salvos fiaeri, et ad agnitionem viritatis venire, qui et vos nobis tradedit pastorem ut per vestra predegationem ad hedernam vita pertengere mereamor.

Ideoque, domne pater, vestra hocsegro sanctitatem, ut in numine iam dictum horacolo mihi altario dedicare debeas in numine iam dicti beati Mihaelis; et ego ibit iuxtam mea parvitatem confero terrola ad sex modius seminatura in trebus partebus: duo mudio in una versuram, duo in alia, duo in tertie; fiaeri simul modio sex; unde in ipso veneravele loco luminaria fiaerit debeat; ita sane ut ipse veneravele locus sub vestra tubitionem vel dominationem seo consegrationem in perpetuo esse debeat vestrisque subcessoribus.

Quam viro subplecatione ad me facta relegi, et signo sancatae crucis roboravi, et vobis vel in scrineo sanctae heclecia tradedi conservandum.

Actum in civitatem Novaria, diae tiertio mensis decembris, regni domini Liutprandi regis anno hoctabo decimo, indictione tertio decimo; Feliciter.

Signum + manus Radoald viri devoti, qui hanc cartolam fiaeri rogavi et ei relecta est.

Signum + manus Rotperti civis Novariaensis testis.

Signum + manus Liutperti viri devoti testis

Signum + manus Lupecinon viri devoti de ipso vico testis.

Ego Lautchis notarius scripsit cartolam rogatos ad Radoald, pos tradita cumplivit et dedit.

Novara, 3 dicembre 729 – Carta di supplica



+ Al signor santo e beatissimo per meriti che eguagliano quelli degli apostoli, nostro vescovo Grazioso, che regge la sede di san Gaudenzio. 

Io Radoaldo uomo devoto, figlio vostro, residente nel villaggio di Gausingo, presso la cappella di san Michele, che è posta nella chiesa dove c'è l'altare di san Martino, dichiaro in presenza di testimoni: beato il Signore che vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla verità, lui che guida anche noi pastori, cosicché per vostra intercessione possiamo attingere alla vita eterna.

E dunque, padre, prego la santità vostra, perché si debba intitolare a me il predetto altare nel nome del già detto san Michele; e qui dono come giusto corrispettivo una mia terra per sei moggi coltivabili in tre momenti: due moggi con un’aratura, due con un'altra, due la terza; saranno così sei moggi, che serviranno per le luminarie nel medesimo venerabile luogo, così come serviranno per il medesimo venerabile luogo per sempre sotto la vostra protezione, dominio e consacrazione e dei vostri successori.

Ho riletto la supplica fatta da me e ho convalidato con il segno della santa croce, perché venga conservato nel vostro archivio o in quello della santa chiesa.

Fatto nella città di Novara il terzo giorno del mese di dicembre, nel diciottesimo anno del regno del signor re Liutprando, indizione tredicesima, Feliciter

[X] di Radoaldo, uomo devoto, che ha richiesto la carta, e al quale è stata riletta.

[X] di Rotperto, cittadino novarese, testimone.

[X] di Liutperto, uomo devoto, teste.

[X] di Lupecinone uomo devoto dello stesso villaggio, teste.

Io Lautichis, notaio, ho scritto la carta su richiesta di Radoaldo, dopo averla redatta, l'ho autenticata e consegnata.

6. La prassi delle fiducie

Il giurista, pertanto, deve confrontarsi ogni volta con sostrati culturali distinti e storicamente determinati, con i principi (o presunti tali) dell’ordinamento di riferimento, con il fare scienza, inteso come approccio sistematico e qualificante con il fenomeno giuridico e non con una dogmatica fine a se stessa e per nulla creatrice, nonché con la uniformazione dell’esistente. Tutto ciò non solo per calare l’ipotesi normativa nell’esperienza concreta con riferimento all’esigenza di meccanismi formali per una adeguata tutela, ma soprattutto per rapportare e raccordare la fattispecie di riferimento a precise e necessitate istanze. In tal modo l’approccio è di natura effettuale ed empirico, benché sconti il raccordo essenziale con i principi costituzionali, con la norma positiva e soprattutto con la sistematica giuridica. È agevole così annotare le caratteristiche salienti, gli elementi comuni e le differenze tra figure, che si riferiscono al medesimo principio o valore o che operano nel medesimo campo della fiduciarietà. Da qui occorre partire per la valutazione delle figure giuridiche che si muovono in questo settore.

Si deve, poi, tener conto che relativamente al fenomeno della società fiduciaria sussiste la tipizzazione del negozio medesimo nell'agire della società, che non è libera, ma limitatamente discrezionale. Pur nell’indipendenza operativa i rapporti, infatti, sono minutamente regolati. La libertà di recesso, l’obbligo del rendiconto, la tipologia dei conti, l’attività di controllo esterno, la visibilità delle operazioni, la sottoposizione dell’attività ad una puntuale e sollecita normativa di secondo grado (CONSOB) attenuano, tuttavia, pur modulandolo, l’elemento connotativo della fiducia, ovviamente per ridurre il rischio e offrire maggiori garanzie di risultato. Va da sé che la fiducia contiene dei riferimenti a valori di tutela del fiduciante da parte del fiduciario, la quale innesca un atteggiamento di servitium: esercizio di potestà, che solo la professione del fiduciario può assolvere a tutela, non gratuita, dei di lui interessi. Su questa variazione di carattere sostanziale, quella che definisce ieri come oggi l’amicitia, quale atteggiamento riferito alla fides (dovere accettato), scaturisce quella titolarità del diritto assunta per la gestione degli affari del fiduciante nel di lui obbligatorio interesse.

Il primo risultato di questo approccio appare costituito dal fatto che un negozio con causa tipica non può confondersi o, almeno, non può equipararsi al negozio fiduciario, su cui la nostra dottrina e la giurisprudenza si sono cimentati (la c.d. fiducia romana), poiché il centro del negozio sarebbe soprattutto l’affidamento nel significato autentico di fides e i risultati sarebbero a vantaggio dello stesso fiduciante, a cui la res a sua richiesta deve essere ritrasferita in proprietà. Il secondo risultato sembra rinnovarsi, invece, nell’impossibilità di porre sullo stesso piano il negozio di fiducia con i trusts. Ma questo è un altro versante rimesso agli esperti del settore. Per rendersene conto è sufficiente richiamare la definizione di Lupoi45: nell’istituto del trust si tratta di un’obbligazione non contrattuale, non disciplinata dal ius civile, che ha per oggetto i limiti alla disponibilità di un diritto, i comportamenti da tenere nell’esercizio di quel diritto e l’attribuzione finale ad un terzo del diritto stesso. È evidente che nei sistemi di Common law il doppio sistema procedurale, il ruolo e la funzione del giudice, il valore di fonte del diritto della giurisprudenza, il riferimento a posizioni giuridiche e situazioni, che si definiscono proceduralmente in senso negativo, e non in termini di conformità alla legge che ha creato il diritto, oggetto di tutela, rendono palese l’irriducibilità delle due figure, definite e governate da principi diversi, le cui finalità sono difficilmente conciliabili.

5. La causa fiduciae

La dottrina attuale dà molto risalto al pactum fiduciae, il quale sembra non incidere, stando alle fonti, sulla sostanza della fiducia, ma come tale è correlato al negozio per specificarne, anche restringendoli, gli effetti. Si tratta di un pactum in ogni caso accessorio ed in continenti (non successivo dunque)39 che, ad esempio, può delimitare o escludere in certe ipotesi l’obbligo della restituzione; ovvero restringere la responsabilità del fiduciario; ovvero sottoporre comunque il negozio fiduciario a condizione o a termine. Nel diritto romano è prevista un’actio fiduciae scaturente direttamente dalla fiducia, evidenziata dalla formula ciceroniana già richiamata in ius concepta: “ut inter bonos bene agier oportet et sine fraudatione”. In tal modo comunque si evidenziano i contenuti della volontà delle parti relativamente alle conseguenze dei comportamenti di ciascun soggetto, come evoca la stessa formula relativamente alla causa, precisata appunto nel pactum fidei fiduciae causa. Sicché il negozio di fiducia ha un’espansione e al tempo stesso una maggiore caratterizzazione, uscendo in tal modo dai confini del negozio formale. È noto che la compilazione giustinianea non menziona più il negozio di fiducia40. Che si tratti di un impoverimento del quadro normativo, stanti le diversità sostanziali dei due tipi di fiducia rispetto ai fini degli altri negozi, tra cui quelli di comodato e di deposito e quello di pegno, è evidente. In tal modo si sono perduti quanto meno alcuni caratteri, ma resta quale differenza con gli altri e quale riferimento al dominium fiduciario, la cui titolarità e poteri segnano per quanto concerne la fiducia cum amico un percorso utile nel sistema delle tutele.

Ci si domanda come tali caratteri si possano coniugare nei sistemi attuali, in particolare quelli a sistema codice. D’altro canto anche la costruzione teorica successiva dei due tipi di fiducia, quella romana e quella germanica, è sottomessa al formalismo, che la sistematica codicistica porta in sé41. La codificazione civile vigente, ponendosi nella tradizione del Code civil (1804) non accoglie però, almeno espressamente, la figura generale del negozio giuridico e mantiene al centro del sistema la proprietà immobiliare. Appunto da tali peculiarità scaturirebbero il numerus clausus dei diritti reali e, persino, un sistema dei contratti subordinato alla proprietà. In questa ottica, per altro di grande spessore e significato per avere definitivamente spento ogni possibile giustificazione della proprietà divisa di Ancien régime, è stato agevole sostenere che l’ordinamento non sopporterebbe una proprietà per definizione transitoria, cioè quella costituita con la fiducia, la proprietà fiduciaria appunto. Con ciò, tuttavia, solo l’ottica del negozio è diversa, in quanto la conseguenza del rapporto instaurato diviene comunque un aspetto, ancorché riduttivo, del diritto ceduto. La proprietà è piena ed assoluta solo che essa è contestualmente impegnata. Tale vincolo è lecito e legittimo proprio perché il fiduciario ne detiene la libera disponibilità. In tal modo non è necessario neppure argomentare sull’efficacia delle forme di proprietà strumentale previste nel codice, quali l’art. 1707 c.c. concernente l’acquisto del mandatario in nome proprio e per conto del mandante; ovvero sulla legittimità di vincoli negoziali, di cui all’art. 1379 c.c. relativo al divieto di alienazione. Per altro il connotato fiduciario dell’atto è costituito proprio dalla correlazione dell’effetto obbligatorio all’attribuzione patrimoniale non in termini di corrispettività, bensì di necessitata interdipendenza. In definitiva è la posizione del fiduciario che realizza l’intento fiduciario stesso.

Non è lontano dal vero chi costruisce l’intera disciplina sull’affidamento e sull’aspettativa di un leale comportamento del fiduciario; o chi rifugge da eccessive schematizzazioni, affidandosi piuttosto alla ricchezza dell’esperienza normativa, che adatta principi e formula discipline per affermare e tutelare valori42. D’altra parte la fiducia non vive solo nel metagiuridico e non è solo generico ed evanescente riferimento al comportamento leale ed onesto del soggetto del rapporto. Essa si fa elemento qualificante e per alcuni rapporti imprescindibile, tutelato e tutelabile, in quanto tale, affinché assuma consistenza giuridica e rilevanza normativa; anzi è e può diventare, appunto in determinate fattispecie, un versatile strumento per l’attuazione del contenuto reale dei rapporti e per superare l’eccesso di formalismo; anche per una presunta, e poco utile, difesa della tipicità dei rapporti.

A ben vedere, dunque, ancorché accolta unanimemente dalla dottrina43, non sembra del tutto congrua e pertinente alla fiducia neppure la sostanza del negozio fiduciario, costituita, come detto, dai due dati dell’eccedenza del mezzo sullo scopo e della conseguente potestà di abuso. Di certo, se si formalizzasse un negozio di fiducia con causa tipica, dovrebbero necessariamente coincidere effetti legali con quelli empirici, eliminando (o comunque giustificando) così l’incongruenza tra mezzo e scopo e la potestà di abuso. Mentre il primo carattere spesso non si realizza, soprattutto nei casi di fiducia cum amico, assumendo rilevanza per lo più nella fiducia cum creditore per la posizione delle parti e per la richiesta di maggiori e più consistenti garanzie da parte del creditore, la potestà di abuso è ineliminabile e certamente di maggior peso rispetto ad altre fattispecie, per le quali sono apprestati mezzi di tutela più efficaci. Ma questo è al tempo stesso limite e forza del negozio fiduciario, che proprio perché non costretto nella gabbia della tipicità, può adempiere funzioni, i cui effetti corrispondono concretamente agli intenti e interessi voluti dalle parti. D’altro canto tutto può essere messo in discussione in termini di teoria generale e di costruzione giuridica, ma non possono che restare fermi il significato ed il contenuto della fiducia. Non sarebbe inopportuno, tuttavia, ricondurla nell’ambito suo proprio, quello cioè di un atto complesso, costitutivo di un rapporto ove il ruolo del fiduciante e del fiduciario non venga visto sotto il profilo della corrispettività, piuttosto di mezzo (titolarità) a fine (potere), il primo realizzato con l’atto dispositivo e il secondo con l’atto obbligatorio. In ogni caso nella dinamica del rapporto è il potere assegnato al fiduciario che definisce la fiducia e che permette la realizzazione del negozio; posizione questa attiva, perché nel momento costitutivo del rapporto deve ancora compiersi, e che, di fatto, si concretizza negli effetti con l’adempimento. Può sussistere il momento patologico causato dal mancato o non corretto comportamento del fiduciario, ma questo non è il limite della giuridicità del negozio, anzi ne esalta la libertà di forme, le quali altrimenti lo incepperebbero, nonché l’adattabilità e l’operatività, correlate ad una causa tipica (intrinseca dunque) e ben più tutelabile rispetto alla bona fides negoziale. Solo vista la fiducia nell’ottica della costituzione di un rapporto giuridico, diviene possibile ridimensionare la teorica distinzione, più volte evocata, tra fiducia romana e fiducia germanica44.

Si nota, al contrario, nelle analisi dottrinarie del negozio fiduciario una confusione sia di impostazione sia di effetti in quanto vengono utilizzate contemporaneamente, anche se di certo inconsapevolmente, due concezioni diverse del negozio giuridico, quella imperniata sulla volontà e quella ispirata alla dichiarazione. Fin qui vi sarebbe, comunque, da annotare solo un insufficiente approfondimento proprio in termini di teoria generale da parte dell’interprete. Ancora più rilevante, invece, è la necessaria distinzione almeno per gli effetti dei due momenti, quello dispositivo e quello obbligatorio, che nella disciplina si trovano congiunti. E’ evidente che la dottrina della duplicità dei negozi non si avvede che in tal modo reintroduce nel sistema la distinzione tra due atti autonomi, quello di disposizione e quello di obbligazione, costringendo così ad un ulteriore passaggio, che presenta i caratteri di una fictio iuris, costituta appunto dal collegamento finalistico dei due negozi tramite una causa fiduciae. In tal caso ci si chiede come possa esserci il collegamento, dato appunto dalla causa fiduciae, se essa non può costituire per definizione la causa del primo negozio (quello dispositivo), ma è soltanto quella atipica del pactum fiduciae. Proprio in termini di fiducia, tranne casi ben determinati e di valenza diversa, come quello della fiducia testamentaria, di cui all’art. 627 c.c. vigente, si tratta pur sempre di atto che si organizza intorno all’affidamento e lo concretizza anche in termini di tutela, non rimessa all’obbligazione naturale del fiduciario. Certamente viene a costituirsi così una situazione, in cui si vengono in qualche modo a divaricare l’interesse, non importa se del fiduciante (fiducia cum amico) o del fiduciario (fiducia cum creditore), e la c.d. titolarità del diritto, comunque trasmesso dal fiduciante al fiduciario.

4. Negozio fiduciario e il catalogo delle fiducie

Si comprende in tal modo perché la dottrina tradizionale sia portata a distinguere nella fiducia due tipi ed a connotare l’uno come fiducia romana e l’altro come fiducia germanica. Delineando le due categorie, come se fossero un a priori, essa attribuisce rispettivamente all’uno e all’altro sistema normativo ciascuna delle due figure, dalle caratteristiche diverse ed in parte contrastanti. Anzi si spinge fino a ricostruire due differenti tipi di negozio giuridico, che si giustificherebbero con l’esperienza storica acquisita e che per tale ragione conserverebbero dei tratti originari che li renderebbero non omogenei; appunto per tale preminente motivo ciascuno di essi presenterebbe una qualche vitalità. Come già sottolineato, la scienza civilistica si occupa da tempo delle fattispecie, che si organizzano intorno alla fiducia o che la presuppongono, o che in qualche modo la valutano come figura o elemento specifico e qualificante di figure per una concreta tutela. Ciò mi consente di ripensare i risultati delle mie ricerche, che sottolineano l’antistoricità delle categorie che la Pandettistica e la dottrina successiva hanno costruito e avallato, che dissecca il ricco humus della fiduciarietà, per restringerla – creando affanno e limiti vistosi – alla categoria del negozio giuridico. Pur nel sostanziale contrasto tra le due principali impostazioni su tale tema, anch’esse riferibili ad una ricca ed articolata tradizione di studi, l’una che riconosce un’efficacia normativa diretta della figura negozio e l’altra che la considera una necessitata categoria logica, le rispettive conclusioni di fondo sembrano sostanzialmente convergenti su un punto: entrambe sono orientate, infatti, a considerare, quanto meno, ancora diagnosticamente utile la categoria negoziale ed il trattamento corrispondente. Si è sostenuto che il negozio fiduciario sia storicamente sorto come strumento foggiato dall’iniziativa dei privati per adattare a talune nuove esigenze o ad interessi nuovi la consolidata struttura degli schemi formali ormai divenuti inadatti, nella loro rigida funzionalità, ad esprimere in ordine a certi rapporti, la realtà in ‘evoluzione’. A parte l’inadeguato riferimento di carattere biologico, i meccanismi mutano e si aggiornano nel concreto dell’esperienza giuridica in rapporto ai valori e ai principi che la società esprime nel suo percorso. Un contra ius non inciderebbe comunque sul sistema delle tutele; se così fosse, il negozio fiduciario ricostruito nei sistemi moderni non avrebbe per altro nulla da spartire con la figura della fiducia, concretamente disciplinata nei sistemi normativi storici nella sua sostanza, come negozio, non solo adatto ai fini che gli sono propri nel ius civile romano, ma rinnovato nello schema della fidei fiduciae causa. In ogni caso ritengo che si possano immaginare o prevedere strumenti di adeguamento degli schemi formali alle esigenze effettuali in sistemi normativi per definizione chiusi, ove è disciplinata e regolata, attraverso il formalismo giuridico, l’autonomia privata, anch’essa delimitata e definita nel suo operare, anzi astrattamente creata per imperio della legge, costituendo così una gabbia a volte impenetrabile. Tali fenomeni circoscrivono da un lato la loro emersione in realtà normativiste, teorizzate e radicatesi in questi ultimi due secoli, dipendenti in qualche modo dal regime codificatorio; dall’altro lato, essi sono da considerare extrasistematici per definizione, cosicché il negozio fiduciario non avrebbe una sua concreta e precisa regolamentazione, dovendo prendere a prestito schemi e discipline da altre figure tipiche, da adattare allo scopo. In prima approssimazione si tratterebbe di una sorta di grimaldello per spezzare una presunta gabbia normativa, ovvero per superare la staticità della norma in rapporto al mutamento delle esigenze e persino delle condizioni sociali. D’altra parte la giustificazione in termini di effettività della costruzione teorica del negozio fiduciario è stata possibile, e forse utile, soprattutto nella scienza tedesca29 e da essa poi è trasmigrata e spesso è stata acriticamente assunta, come pertinente ed appropriata, dalla scienza di altri paesi. Nel campo delle società, delle gestioni fiduciarie, dei valori mobiliari e nel settore finanziario si stanno affermando sempre di più nuovi modelli contrattuali, ove lo schema della fiducia svolge un ruolo rilevante, forse fondamentale, favorito per altro dall’impiego di schemi pattizi, sempre più diffusi, anzi prevalenti30. In questi casi i meccanismi formali posti in essere e i riferimenti normativi sono tali, da tipizzare con appropriati caratterizzazioni il singolo negozio, che, pertanto, solo de relato viene inquadrato nel campo della fiducia. Altrimenti – secondo la gran parte della dottrina – il negozio fiduciario sarebbe difficilmente utilizzabile e nel concreto poco duttile non perché atipico, bensì perché alcuni degli elementi costitutivi – o dalla dottrina presunti tali – possono confliggere tra di loro, con prevalenza dell’uno o dell’altro, sì da snaturare la stessa sostanza del negozio, rendendo difficile comunque una efficace tutela dell’insieme del negozio. Certamente si tratta di analisi coerenti e del tutto ammissibili, ma superabili forse purché si cambi prospettiva e – una buona volta – si faccia riferimento ad una fides assunta nel suo valore pieno di substantia iuris, da cui far discendere apposite figurae con il significato e l’efficacia che ebbe allora la fides, in quanto costitutiva del rapporto e non confondibile con la bona fides. Quest’ultima nel suo valore oggettivo31 deve correlarsi ai contenuti e all’esecuzione del negozio in relazione all’adempimento e non è tollerata dal negozio formale, pur sempre però già sostanziato dalla fides: trattasi di un oportet infatti e non dell’oportere, a cui la formula ciceroniana fa espressamente riferimento. Sovente si tratta di quella buona fede finalizzata anche nell’attualità a coprire e circoscrivere la responsabilità del bene agire, tenendo conto dell’interesse altrui. La buona fede in quanto meccanismo sostanziale del rapporto si coniuga anch’essa non genericamente con il negozio, ma in modo specifico nelle diverse fasi: trattasi dunque di elementi ricognitivi di posizioni e al tempo stesso dinamici rispetto agli interessi in gioco e alla causa negotii.

Nell’ordo iuris romano la nascita del negozio avviene nel procedimento solenne e il rapporto che si costituisce è palese per entrambi i tipi di negozio costitutivi di proprietà fiduciaria in capo al mancipio accipiens, quello correlato all’amicitia e quello riferito al creditore. Il requisito della segretezza del rapporto fiduciario-fiduciante nel sistema romano sarebbe dunque incoerente e ambiguo, in quanto il meccanismo non è predisposto ad ingenerare il sospetto dell’atto in frode dei creditori, ben presente nelle fonti. Tutt’al più si può immaginare che il negozio concluso venga mantenuto riservato. L’apprezzamento del negozio di fiducia è diverso e si misura sulla base della specifica qualificazione della fiducia, l’una cum amico e l’altra cum creditore, che coinvolgono due diverse posizioni del fiduciario. Quella del creditore richiama una qualità soggettiva specificamente giuridica e di vantaggio, comune sotto il profilo della pretesa agli altri negozi di garanzia, ma organizzata in modo diverso e con contenuti distinti. Nella fattispecie il fiduciante si trova nell’agevole situazione di poter mantenere la disponibilità della res, la quale, soluta pecunia nei confronti del creditore-fiduciario, viene riacquisita tramite usureceptio32, cioè a titolo originario, dal debitore-fiduciante dopo un anno. Nella fiducia cum amico l’usureceptio si realizza in favore del fiduciante anche se la res sia detenuta in precario; il che sembra escludere che la dazione della res avvenisse in funzione di deposito o di comodato. In questo caso la gratuità del negozio e l’interesse alla salvaguardia del bene in capo al fiduciante sono correlati alla qualità del fiduciario, quella di amicus. Ci si domanda se la posizione dell’amico può riguardarsi solo nella funzione di tutela di una situazione di debolezza, anche di carattere sociale, del fiduciante ovvero il passo di Boezio33, che formula l’esempio dell’amico potente, mostra solo uno dei tanti aspetti dell’amicizia. D’altra parte il riferimento alla condizione di potere dell’amico non è affatto banale, tenuto conto del rilievo assunto da subito nella società romana dalle virtù civiche, le quali qualificano la schiera dei migliori, coloro cioè che senza distinzione di classe sono additati ad esempio di un vissuto diffuso. L’amicizia come tale si impasta nella vita di ciascuno; ne scandisce i momenti lieti e quelli dolorosi; è condivisione e al tempo stesso partecipazione alla vita dell’altro nell’effettività dei vantaggi e dei bisogni in un rapporto di scambio onesto e leale. Perciò diviene sostanza e riferimento anche negli atti giuridici, divenendo come tale qualificazione di rapporti e costanza culturale. Nel dialogo Laelius De amicitia Cicerone ne delinea i caratteri, tra cui quelli dell’onestà34 e della fiducia, base della stabilità e della stabilità del rapporto amicale35. Non è un caso che tra gli esperti dell’argomento Cicerone rammenti Acilius prudens in iure civili36. Le implicazioni di carattere giuridico sono molteplici e non marginali37.Certo è che la fides sostantivata nella fiducia cum amico produce obblighi giuridici, a differenza, ad es., del beneficium, che genera un dovere (morale) non sorretto da actio con relativa rei persecutio, nell’ambito dei bonae fidei iudicia. L’amicizia non è dunque semplice connotazione formale e causale solo presupposta dal diritto in tutti i casi nei quali essa veniva evocata38. Nel caso della fiducia cum amico la qualificazione di amico è elemento strutturale di un intervento del soggetto, che genera il iuris vinculum in capo all’amico fiduciario, da non confondere con il dovere morale dei munera amicitiae. Se dunque la fedeltà e l’onestà sono sempre in gioco nei negozi di fiducia e come tali qualificano il vinculum iuris, si potrebbero forse individuare nell’attualità coniugazioni dei negozi fiduciari, ove il fiduciario si obblighi quale amicus, non per sentimento, ma per comportamento obbligato, divenendo titolare e al tempo stesso gestore con poteri più o meno ampi. Il modo di agire dovrebbe coinvolgere, ad es., la professionalità del fiduciario e la stessa oggettività delle scelte gestorie, finalizzate comunque all’interesse del fiduciante, anche se assunte nel contrasto dei pareri. Certo è che la fiducia cum amico è un valore già tradotto in diritto nel relativo negozio, e la posizione del fiduciario è comunque a salvaguardia del vero interesse del fiduciante, con l’assunzione da parte del primo di tutte le obbligazioni connesse a tale fine.



29 Cfr. supra, nt. 2 e 3.

30 Non a caso dunque tornano attuali le discipline dei pacta conventa e dei pacta adiecta in continenti; ma tale interesse è risalente, anzi dai postglossatori in poi [con maggiore attenzione per una sistematica dei patti da parte dei commentatori] si prende spunto dai testi inseriti nella Glossa accursiana a commento del titolo De pactis. Per rendersi conto della posizione della scienza del glossatori relativamente al patto nudo e al patto vestito è sufficiente la lettura delle glosse accursiane al Digestum vetus [ Lugduni MDLVIII, fo.145b, fo.150b, fo.151a], partendo dalle glosse, di cui ai lemmi: duorum di D. 2.14.1.2; causa di D.2.14.7.4; bonae fidei iudiciis di D.2.14.7.5, le quali offrono indicazioni precise sul valore da assegnare alla conventio e al consensus. Cfr. per l’analisi delle fonti soprattutto C. Manenti, Contributo alla teoria generale dei pacta secondo il diritto romano, in Studi senesi, VII (1890), pp. 85-180; VIII (1891), pp. 3-143; Id., Pacta conventa (studio critico di diritto romano e classico), in Studi senesi, XXXI (1915), pp. 203 e ss.; cfr. il recente G. Romano, Conventio e consensus. A proposito di Ulp. 4 ad edictum, D.2.14.1.3, in AUPA, 48 (2004), pp. 239-331, in particolare pp. 326 e ss.. Cfr., inoltre, E. Stolfi, A proposito di un fondamentale momento della «tradizione romanistica»: l’elaborazione medievale in materia di «pacta», in RDR, II (2002), pp. 441-482; R. Volante, Il sistema contrattuale del diritto comune classico. Struttura dei patti e individuazione del tipo: glossatori e ultramontani, Milano 2001, passim; A.G. Massironi, Nell’officina dell’interprete. La qualificazione del contratto nel diritto comune (secc. XIV-XVI), Milano 2012, pp. 3 e ss. per quanto concerne l’impiego di schemi e concetti attuali nell’esperienza giuridica di epoche concluse, e pp. 219 e ss. sui pacta. Cfr. supra nt.2. Per la varietà delle tesi sostenute dalla storiografia sarebbe utile e opportuno che l’indagine sui patti e sulla dottrina relativa sia ampliata anche in ambienti storici periferici, come lo erano ad es. quello anglosassone, per rintracciare probabili ascendenze sull’attuale diffuso sistema dei patti in quei regimi normativi, ivi compresi gli stessi shareholders’ agreements. Cfr.la sintesi tematica di A.Lupoi, Fides, fiducia e trust nella cornice delle situazioni affidanti, in Le situazioni affidanti, a cura di M. Lupoi, Torino 2006, pp. 1-13

31 R. Cardilli, Bona fides tra storia e sistema, cit., p. 29, nt. 55; M. Talamanca, La bona fides nei giuristi romani, cit., pp. 1-312; R. Fiori, Homo Sacer, cit., pp. 148 e ss., 168 e ss., 256 e ss., 314 e ss.

32 Gai Inst. 2.59-60.

33 M.S. Boezio, [Commentaria in Topica Ciceronis] Ad Ciceronis Topica, 4.10.41, cit., col. 116.

34 Cic. Lael. 44.

35 Cic. Lael. 65.

36 Cic. Lael. 6.

37 G. Finazzi, Amicitia e doveri giuridici, in Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell’identità nell’esperienza romana. Dall’epoca di Plauto a Ulpiano, a cura di A. Corbino – M. Humbert – G. Negri, Pavia 2010, pp. 651 e ss, 694 e ss., 746 e ss.

3. Dalla publica fides alla bona fides

L’ancor rigido e formalistico ordine di ius civile non trova applicazione nei confronti dei peregrini, con evidenti difficoltà operative, avvertite soprattutto dalla stessa società romana, la quale ha necessità di dotarsi di meccanismi idonei per aumentare i commerci e così la ricchezza dello stato e degli stessi cives. La popolazione romana, non più concentrata solo all’interno dell’urbs, ma sparsa nei territori conquistati, pur se legata strettamente a Roma e al governo centrale, si apre alle culture le più diverse, privilegiando quella greca; si liberalizza il commercio e l’acquisizione in dominium privato di terreni instructi nei territori delle province. I mercati si moltiplicano in tutti le regioni via via conquistate e acquisite. La necessità di strumenti giuridici perché le relazioni tra romani e peregrini potessero usufruire di specifiche tutele, porta all’istituzione del praetor peregrinus (a. 242 a. C), ampliando così il ruolo della magistratura del praetor da tempo istituita (a. 367 a. C.). Ciascun magistrato, dotato di imperium, esercita la iurisdictio e nomina gli iudices secundum edictum. L’approccio all’interno del iudicium è strutturalmente finalizzato all’accertamento del profilo sostanziale dei negozi, onde far emergere e accertare la reale volontà delle parti. In tal modo allo straniero viene riconosciuta una capacità negoziale, in grado di attivare gli strumenti processuali regolati dal trattato, come avveniva, ad esempio, in base al primo trattato con i Cartagenesi dell’a. 348 a.C. Il secondo trattato prevede specificamente la capacità di azione per publicam fidem. In assenza di trattato lo straniero poteva comunque invocare la tutela pretoria, facendo ricorso alla privata fides, cioè a quella correlata al negozio concluso, ma non sottoposta al publicus scriba, in base all’affidamento che la parte romana aveva assegnato al patto intervenuto. Il meccanismo così diveniva efficace, rimesso però alla buona volontà e all’onestà delle parti. Sta di fatto che la giurisprudenza edittale costruirà, poi, per il peregrinus, dotato di una sorta di patente, un percorso normativo compiuto attraverso la legittimazione attraverso il commercium iuris gentium, nell’ambito del quale si realizza appunto un ordo iuris gentium, applicabile quale diritto comune. I negozi iuris gentium, non più governati dalla sola forma orale e caratterizzati dai due elementi della volontà delle parti e della causa, interagiscono con la fides non quale elemento costitutivo del negozio, come quello di fiducia, ma perché si realizzano secundum bonam fidem. La costruzione negoziale concerne obligationes consensu contractae, dove la fides non è il solo presupposto, ma diviene elemento correlato che interagisce con la volontà delle parti e con la causa negotii, divenendo per tale ragione bona fides, che esclude o sanziona nell’effettività la mala fides, sicché le obbligazioni possano essere tutelate nell’ambito appunto dei bonae fidei iudicia. Trattandosi poi di negotia iuris gentium, essi coinvolgono necessariamente anche il più generale ius naturale, come annota Cicerone15: «Itaque maiores aliud ius gentium, aliud ius civile esse voluerunt; quod civile, non idem continuo gentium, quod autem gentium, idem civile esse debet (...)». La sintesi delle obligationes consensu contractae è testimoniata da Gaio16: «Ideo autem istis modis consensu dicimus obligationes contrahi, quod neque verborum neque scripturae ulla proprietas desideratur, sed sufficit eos, qui negotia gerunt, consentisse (...)».

Nell’ambito dei bonae fidei iudicia la discrezionalità del pretore poggia dunque anch’esso sul principio di buona fede (quidquid dare facere oportet ex fide bona), inteso come correttezza, principalmente nell’ambito negoziale e delle relazioni commerciali, quindi nel suo significato oggettivo. In tal modo ai fini della decisione, il giudice poteva ampliare l’indagine a tutti gli aspetti correlati alla pattuizione intervenuta e connessi alla volontà delle parti, ivi compresi quelli riferiti ai pacta adiecta, al comportamento fraudolento e alla violenza morale, alle conseguenze dannose dell’inadempimento e così via. La bona fides interagisce pertanto per tutelare al meglio l’esecuzione e gli effetti del negozio; percorso questo ben diverso e autonomo rispetto alla fides correlata alla sola corrispondenza ai verba della formula della mancipatio e del procedimento di in iure cessio. Sia la fides originaria, costitutiva del negozio di fiducia, sia la bona fides correlata ai negozi, tra i quali si inseriscono anche quelli di fiducia, hanno il comune contenuto etico del bene agire e senza frode nell’ambito di un ordo iuris specifico governato dall’actio, che prescinde da riferimenti alle antiche radici normative. La formula delle bonae fidei actiones ne costituisce pertanto la risultante17: «Nam quanti verba illa: “Uti ne propter te fidemve tuam captus fraudatusve sim!” Quam illa aura: “ut inter bonos bene agier oportet et sine fraudatione!” Sed, qui sint boni, et quid sit bene agi, magna quaestio est. Q. quidem Scaevola, pontifex maximus, summam vim esse dicebat in omnibus iis arbitriis, in quibus adderetur ex fide bona, fideique bonae nomen exstimabat manare latissime, idque versari in tutelis, societatibus, fiduciis, mandatis, rebus emptis venditis, conductis locatis, quibus vitae societas contineretur»18.

È lecito a questo punto chiedersi quale ruolo venga svolto dal negozio di fiducia, da cui siamo partiti, il quale – come accennato – assume anch’esso un altro contenuto, ben diverso da quello scolpito nella formula costitutiva della fiducia. Se la fides non può riguardarsi solo quale riferimento a convinzioni religiose e quale virtù, che qualifica il civis come tale, è necessario far riferimento al ruolo da essa assunto nell’ordine giuridico, quale substantia iuris, che dunque produce figurae iuris costituenti il negotium fiduciae. L’obbligo reciproco per le parti di porre in essere i comportamenti esattamente corrispondenti a quelli previsti dal ius civile, non possono che fondarsi su una fides sostantiva, la fiducia appunto, perché abbia effetto tra le parti la formula oralmente pronunciata nell’ambito della mancipatio e del procedimento dell’ in iure cessio. Il negotium oralmente costituito, come già detto è simboleggiato nel suo contenuto essenziale di trasferimento di una res quale imaginaria venditio (nummo uno) e come fattispecie tipica non sopporta né condizioni né termini.

Nella mancipatio le due figure negoziali (cum amico – cum creditore) coinvolgono ciascuna un soggetto nel ruolo di mancipio accipiens: l’amicus per la prima e il creditor per la seconda, rispetto al mancipio dans, quest’ultimo legato da reciproca fides a ciascuno di essi quale dominus della res o titolare di un potere o di una posizione, giuridicamente trasmissibili. La realizzazione della fides coinvolge il comportamento dei contraenti e deve corrispondere alla dichiarazione resa, alla parola data, e come efficacemente sottolinea Cicerone19 “Fit quod dicitur: dictorum conventorumque constantia et veritas”.

Il vincolo effettivo stabilito tra i soggetti del negozio ha certamente rilevanza esterna, e dunque nei confronti dei terzi; non è pertanto un’apparenza del diritto, perché il fiduciario (mancipio accipiens) diviene effettivo titolare della res, esercitando su di essa tutte le facoltà inerenti al dominium. I meccanismi formali d’altra parte svolgono ancora il ruolo determinante loro assegnato, quello della nascita del negotium e ne determinano gli effetti. La ricomprensione del negotium fiduciae nell’ambito delle obligationes consensu contractae, individuate dai severiani nelle quattro figure dell’emptio-venditio, della locatio-conductio, della societas e del mandatum, non solo introduce il riferimento alla fides bona, ma consente la tutela del negozio tramite l’actio bonae fidei . E non è un controsenso rispetto alla sostanza del rapporto, costruito appunto sulla fiducia, perché rende possibile indagare, a prescindere dal tipo di negozio, sulla bona fides dei contraenti, per una tutela più efficace, come avviene in tema di fiducia, per quanto riguarda l’obbligazione restitutoria; e al tempo stesso rende possibile valutare il comportamento delle parti nel regolamento degli interessi, consentendo loro di prevedere le condizioni e i termini da loro rispettivamente assunti, come pacta adiecta in continenti. La formula Baetica20 esclude che la fiducia potesse sopportare un pactum conventum indipendente rispetto al negozio principale, sì da costituire per alcuni un vero e proprio pactum fiduciae autonomo, quale elemento trilatero necessario a saldare il trasferimento della res da parte del fiduciante e l’obbligazione restitutoria del fiduciario. La fiducia che si realizza nell’unico contesto della mancipatio e nel procedimento dell’in iure cessio, ma con un’attenzione alla causa negotii, porta all’impiego di una mancipatio fidei fiduciae causa, come appunto attesta la formula Baetica. La conferma di questa variazione della figura è già attestata dalla formula dell’actio fiduciae tradita da Cicerone, che la colloca tra quelle in ius conceptae. Come già sottolineato dallo stesso Gaio21, il iudicium fiduciae si colloca così coerentemente tra i bonae fidei iudicia. I contenuti del negozio, pertanto, sono accertabili in giudizio dal giudice, che non si limita a valutare la corrispondenza dell’agire al pronunciato, ma è tenuto a valutare nell’indagine la bona fides negoziale. D’altra parte il negozio come tale continua a realizzare l’obbligazione di restituzione attraverso la remancipatio, spettante al fiduciario, come sottolineato dal testo di Boezio22 a commento di Cic. Top. 10.42. Proprio in tema di fiducia, d’altra parte, si assiste a vicende successive, in qualche modo emblematiche, in quanto il negozio non è contemplato nella tradizione romanistica medievale, collegata, come è noto, ai soli testi della Compilazione (giustinianea), che lo aveva ignorato; depennandolo semplicemente dai testi di iura inseriti nel Digesto, o nella legis costitutiones del Codice, persino nelle Istituzioni. In tal modo le scuole medievali si richiameranno, nella loro vocazione ricostruttiva e fondativa del sistema giuridico romano a tutti gli effetti valido, efficace e soprattutto vigente, alla disciplina del pignus e alle problematiche scaturenti dalla lex commissoria per quanto concerne le forme di garanzia, prima di Giustiniano consegnate e realizzate tramite la fiducia cum creditore e all’impiego del comodato e del deposito relativamente ai fini conservativi e di sfruttamento, affiancati e non confondibili comunque con la fiducia cum amico, assolti nell’interesse del fiduciante. Guarda caso i compilatori giustinianei per la disciplina di quei negozi avevano utilizzato proprio quei frammenti degli iura, che facevano riferimento anche alla fiducia e continueranno a conservare della figura antica solo qualche traccia, pur se sfigurata nei testi23, comunque resistente, ancorché priva dei meccanismi formali della mancipatio e dell’ in iure cessio cancellati da Giustiniano. D’altra parte lo scardinamento del sistema formulare precedente, il passaggio alla traditio quale forma di trasferimento e al meccanismo generale dell’actio, rendeva necessario l’utilizzo di altri strumenti negoziali, valutati dalla legislazione dell’imperatore bizantino più idonei alla realizzazione e alla tutela dei negotia. Nel frattempo sono completamente mutati anche i riferimenti culturali con la diffusione e la prevalenza dei fondamenti religiosi di matrice cristiana, i quali non sopportano più il riferimento all’antica fides dei patres romani. I supporti normativi del primo medioevo, almeno in Italia, rapportandosi nei testi a fonti giustinianee dimagrite ed epitomate24, tramandano comunque testimonianze del precedente regime, quello del negozio formale della mancipatio. Seppure la fattispecie della fiducia non può desumersi da espressioni generiche inserite nelle formule, queste testimoniano una realtà diversa di discipline pre-giustinianee ancora viventi nella prassi25. Se così non fosse non avrebbe alcun senso la disciplina della fiducia contenuta nel Paolo del Breviarium26; né troverebbe giustificazione l’interpretatio relativa27.

Anche il mondo barbarico si confronta con la fattispecie come risulta dall’Editto di Rotari, che richiama in modo puntuale l’in fiducia nexum (cap. 174) e il cap. 58 di Liutprando, richiamandola come infiduciatio e con il corrispondente verbo infiduciare. In questo caso la funzione di garanzia in termini oggettivi sembra prevalere sui caratteri precipui dell’affidamento, da cui ha origine il trapasso della cosa al fiduciario. Gli ulteriori riferimenti normativi nella legislazione del ducato di Benevento e i riscontri documentali dei secc. IX-XII confermano oltre ogni dire che la tematica fiduciaria, pur lontana dalle figure romane pre-giustinianee, continua a vivere nell’esperienza, radicandosi nel suo aspetto di affidamento e di affidabilità28.

Ben altri contenuti ha la c.d. fiducia germanica, che va inquadrata nei principi e nei meccanismi normativi dei sistemi barbarici, correlati alla gestione degli interessi e all’esercizio di poteri attinenti ad una posizione giuridica sotto il profilo della responsabilità dell’agire (il cd. modus), distinta e separata dalla titolarità della posizione (il cd. titulus). In questo caso, però, la fides coinvolge e tiene conto della qualità dell’agente, che è chiamato ad agire concretamente e senza frode nell’interesse del committente. Il negozio di fiducia, così come costruito dalla giurisprudenza classica, torna all’attenzione della scienza con l’operosità dei Culti e di altri, tesa a far riemergere ciò che la compilazione giustinianea aveva escluso o ignorato della scienza degli iura del periodo classico, anche alla ricerca di quelle tradizioni nazionali pre-giustinianee, che facessero da contrappunto ad una scienza romanistica innervata sul mos italicus. E proprio dal pre- giustinianeo il mos gallicus attinge materia per la definizione di istituti e di figure fuori Codice (giustinianeo), così come diviene essenziale recuperare e definire scientificamente le figure legate alla prassi, che hanno conservato memoria del Codice teodosiano.

2. La rimodulazione e i significati di fides

Il tema della fiducia e quello (da cui trae origine) della fides sono emblematici in tal senso, appunto per individuare – come detto – figurae (fiducia cum amico - fiducia cum creditore) e substantiae iuris (fides – fiducia) nate in un determinato contesto e poi adattatesi ad altri fini e all’interno di sistemi successivi. L’attenzione dei giuristi italiani e della stessa giurisprudenza si è, però, rivolta, tranne qualche autorevole eccezione10 a giustificare l’impiego della fiducia romana nell’esperienza attuale, piuttosto che ad individuarne i caratteri peculiari, che la legittimassero quale figura autonoma e definita, da affiancare agli strumenti negoziali tradizionali e tipicizzati. L’analisi tende a costruire (e così disporre di) un negozio teoricamente giustificato, duttile e appropriato, che renda possibile al tempo stesso superare i rigidi e formali strumenti legali, refrattari per loro natura e per intrinseca inadeguatezza ad adattarsi alla mutata realtà economico-patrimoniale. In tal modo si privilegia, personalizzandolo, il rapporto tra soggetti, costituito appunto dal legame fiduciario, ove è messa in gioco la titolarità di un diritto (momento dispositivo) in favore di un soggetto, che lo acquista ed esercita in modo pieno, ma temporaneamente, dovendolo ritrasferire al fiduciante o ad un beneficiario dal medesimo designato, gestendolo comunque con pieni poteri nell’interesse del fiduciante o di un terzo indicato dal medesimo. Perché il negozio possa operare e con esso si realizzi una tutela efficace ed effettiva degli interessi, il connotato essenziale dell’affidamento non inerisce semplicemente la qualità del soggetto investito, come nei negozi di fiducia caratterizzati dall’intuitus personae, ma è sostanza del rapporto. Si tratta di quella fiducia che realizza e salvaguarda comunque gli interessi e le res di chi ne è titolare disponente (fiduciante) e che rappresenti, dunque, una oggettivazione della fides, costitutiva di un legame e di un vincolo ineludibili per il fiduciario. La fides è generativa di effetti e dunque sostiene obbligazioni.

D’altra parte il sistema a legge formale costituisce di per sé una normativa, i cui capisaldi per la costruzione dell’autonomia privata, pur riferendosi necessariamente alla tradita ripartizione di personae, res, actiones, sono costruiti sulla titolarità e sull’esercizio dei diritti di una proprietà piena ed assoluta, qualificata come tale in termini di dominium e non divisibile nell’esercizio delle inerenti facoltà. Il relativo sistema di pubblicità, per quanto concerne la proprietà immobiliare, non consentirebbe altri tipi di proprietà, tenuto conto del numerus clausus dei diritti reali, da cui discenderebbe, persino, un sistema dei contratti subordinato alla proprietà11. Ne sarebbe travolta anche la proprietà fiduciaria, che realizza interessi del fiduciante attraverso lo schermo del fiduciario, da costui esercitati autonomamente perché la titolarità proprietaria contiene in sé (e sorge appunto con) l’assunzione incondizionata da parte del fiduciario dell’obbligo del ritrasferimento. In tal modo si evocano e si approfondiscono aspetti di resistenza della disciplina che la rendono inadatta a supportare i fini connessi al negozio fiduciario e ad attuarne il programma quale negozio a tutti gli effetti praticabile e anch’esso raccordandolo e realizzandolo all’interno degli schemi logico-giuridici, sui quali sono costruite le due figure della fiducia romana e della fiducia germanica. L’attenzione si rivolge di conseguenza ad approfondire l’abuso del fiduciario nei confronti del quale gli strumenti di salvaguardia sono ritenuti inadeguati e persino inefficaci per la tutela del fiduciante, tenuto conto che l’apparenza del diritto (titolarità) non è contrastabile da chi ha trasferito, non sussistendo la rei persecutio o strumento equivalente. Da qui nasce l’esigenza di individuare le possibili variazioni presenti nel diritto romano, procedendo con ordine relativamente sia alla regolamentazione del negozio della fiducia sia al procedimento di tutela ad esso strettamente collegato. Il quadro è noto e si basava su uno strutturato e formalistico sistema di ius civile, le cui tracce rimandano alla risalente attività dei pontifices12.

Il negozio di fiducia concretizza la fides nell’ambito della mancipatio e dell’in iure cessio tramite le apposite formule scandite oralmente, che realizzano l’obbligo reciproco per le parti di porre in essere comportamenti esattamente corrispondenti a quelli enunciati. Si tratta di una fides costitutiva, che coinvolge entrambi i soggetti, totalmente incondizionata dunque, affinché si trasferisca la potestà sulla res. E’ dunque qualcosa di più di una promessa e di una protezione. Proprio su tale aspetto non è mancato l’interesse della dottrina tedesca, che ha ricavato dai diversi significati testimoniati nelle fonti un concetto unico, che giustificherebbe il successivo concetto di bona fides13. Il riferimento che Gaio fa alla fiducia quale imaginaria venditio non può comunque essere assunto come un negozio astratto. Trattasi piuttosto della constatazione di un sinallagma virtuale, costituito dal trasferimento nummo uno e non altro e consente il collegamento necessario della controprestazione del ritrasferimento, senza la quale la fides non si realizzerebbe.

Il termine fides di molto risalente rappresenta da subito nella originaria società romana un valore religioso, che anzi produrrà nell’ambiente augurale norme di tutela soprattutto delle relazioni intersoggettive. Non sembra essere solo favoleggiamento: la personificazione successiva della dea Fides, che protegge e presidia ogni negozio sarebbe strettamente correlata ad un ordine giuridico-religioso14; in precedenza sarebbe stato lo stesso Giove ad assumere, tra i tanti, il nome sacro di Deus Fidius, quale garante sia dei patti sia del giuramento (sacramentum). Il principio è così radicato che la fides publica populi romani diviene custode dei trattati stipulati da Roma con gli altri popoli, sostanziandosi in tal maniera nella fides publica inter populos [Numa Pompilio]. Essa realizza dunque una virtù civica, che lega i cives e costoro con il potere e al tempo stesso genera lealtà, anzi ne è il presupposto. Così la regolamentazione non può prescindere da questo carattere che definisce il dovere di chi, per iustitiam, deve fidem dare e fidem suam obligare e non può fidem laedere. Il contatto e la recezione della cultura greca diffondono, poi, nella società romana i contenuti propri della pistis, con la quale si realizza il rapporto con la divinità nel duplice versante, attivo della fedeltà ad essa e passivo di affidamento totale verso la stessa divinità. Il riferimento a principi religiosi non può che confermare il coinvolgimento normativo della fides e l’impiego dei negozi di fiducia, perché quale fides tutela a prescindere, come ad es. avviene nei confronti del nexum (noxae deditio), il quale, pur conservando come persona la cittadinanza e i diritti patrimoniali romani, è sottoposto al potere del creditore, a cui la potestas è trasferita.

La varietà di significati della fides viene in qualche modo esaltata nella cultura romana dell’epoca repubblicana. L’atteggiamento verso l’impiego specifico della fides nei negotia, ove sono coinvolte le qualità soggettive delle parti e le res in termini di dominium, si fa più attento. In tal modo attraverso la fides, a cui è già assegnato un percorso normativo, si introdurranno variazioni notevoli in termini di effettività e di duttilità negoziali, dagli sviluppi forse imprevisti. L’iniziale impianto fiduciario era riferito ad una società romana ancora strutturalmente agricola, costituita da cives, il cui regime giuridico di ius civile era impermeabile e ben attrezzato a preservare tra di essi (populus) la coesione realizzata tramite le istituzioni e un articolato ordine giuridico. Nel contempo al complesso sistema di ius civile, riferimento obbligato e fonte formale accanto ai mores, si affianca – come è noto – il ius honorarium del magistrato.

L’espansione vittoriosa a seguito delle guerre puniche e il contatto con altri popoli del Mediterraneo sono, almeno in parte, una conseguenza di tale coesione e dell’evoluzione delle forme di governo. L’apertura di mercati lucrosi creano relazioni bisognevoli pertanto di regole, le quali vengono gestite tramite trattati (foedera) stipulati in particolare con i nemici più pericolosi, anche se debellati, come i Fenici di Cartagine. I trattati sono così sacri che vengono conservarti in luogo pubblico quale testimonianza solenne e tutela della fides publica populi romani. D’altro canto l’istituzionalizzazione del rapporto con il popolo dei Fenici, rende necessario l’impiego di un impianto normativo. Già nel primo trattato dell’a. 508 a. C. le norme concernenti la vendita delle merci prevedono, ad esempio, che i negotia avvengano alla presenza o di un pubblico funzionario o di uno scriba publicus, al fine di conferire alla vendita la publica fides. Si tratta di un approccio del tutto coerente e utile e costituisce di per sé un ordo, distinto e separato da quello di ius civile a vantaggio dei soli cives romani: con esso da un lato si conferma la centralità e il valore normativo della fides e dall’altro lato si incentivano i rapporti commerciali; i quali – per essere pubblica la fides (non derogabile e di per sé tutelabile) – sono assistiti da una specifica actio, quella ex foedere, celebrata dinanzi al magistrato in caso di inadempimento del negotium. Forse anche per tale motivo nell’ambito del ius civile, governato prima dalla legis actio sacramentum, si sostituisce ad essa (o viene affiancata) appunto la legis actio per iudicis arbitrive postulationem e per condictionem. In tal modo vengono ridotte le formalità, concedendo maggiore libertà (discrezionalità) al giudice sulle controversie sorte in relazione a crediti nascenti da sponsio, nell’ambito della quale si assume l’impegno del giuramento.

1. Storia e tradizione giuridica

L’interesse degli storici del diritto sul fenomeno fiduciario si innesta coerentemente nel dibattito e nell’approfondimento scientifico attuali1. Le indagini storico-giuridiche sono però produttive di risultati se ricercano e analizzano quei materiali nella loro realtà normativa con i significati e le funzioni che sono loro propri, desunti dall’esperienza giuridica di allora. Quest’ultima è ben lontana in ogni caso da costruzioni dottrinali, adatte piuttosto a rendere più agevole - come è compito della scienza - l’impiego dei negozi fiduciari nell’esperienza giuridica attuale, rapportandoli, rendendoli coerenti alla normativa ed adattandoli ai principi dell’ordinamento di riferimento. L’individuazione dei meccanismi del negozio fiduciario nei sistemi normativi storicamente conclusi deve necessariamente prescindere dalla sistemazione successiva delle due figure della fiducia romana e della fiducia germanica2. Pur sussistendo la consapevolezza del pericolo dell’attualizzazione, sovente non è percepita però l’insidia – e le conseguenze che ne derivano – dell’impiego delle discipline risalenti di una fattispecie, assunte quali dati indiscussi ed esempio di percorsi normativi certi e traditi come tali, per assegnare alle due specie di fiducia una validità di disciplina per una presunta continuità razionalmente coerente. Queste operazioni, se assunte dallo storico quale parametro, portano ad attribuire all’esperienza giuridica connotati inadeguati – ancorché logicamente appropriati –, e l’approccio rientrerebbe in una operazione di Begriffsjurisprudenz3, storicamente sterile per metodo e risultati. L’indagine storiografica, già di per sé difficoltosa per la molteplicità delle indicazioni, a volte divergenti, e per l’insufficienza di ciò che risulta una volta casualmente tramandato e che comunque assume un qualche valore di testimonianza e di sintomo di una regolamentazione normativa, è in ogni caso sempre lacunoso e parziale4. Sarà del tutto inadeguata nello stesso modo e nella stessa misura l’analisi del giurista positivo, pur agevolata e alimentata dalla certezza della fonte legislativa, quando si attarda appunto in operazioni definitorie, ritenendole il presupposto necessitato e privilegiato per inquadrare le fattispecie giuridiche. È pur vero che sussistono difficoltà relativamente alla ricerca storico-giuridica: quando manchi la serena e lucida consapevolezza di quella imprecisione, che denota ogni costruzione giuridica in funzione storiografica – dovendosi accontentare di testimoni a volte incerti e lacunosi –, e quando la ricerca stessa ripete la molteplicità delle determinazioni scolpite nelle sole testimonianze tradite, potrà succedere che l’ingenuità dell’analisi o addirittura l’erroneità degli assunti inducano a trattare la normazione stessa – sottesa appunto ai dati lacunosi – come un fossile. Ciò può avvenire se il reperto giuridico, pur inserito in un sistema – come quello romano – o, quanto meno, in un regime normativo – come, ad esempio, quello germanico-longobardo5 – mostra una sola superficie all’osservatore; e costui si dà a descriverla fiduciosamente nella sua unidimensionalità. Altre volte può accadere però che, assunta la normazione come per sua natura statica ed immodificabile, la si ritenga pure scomponibile, e poi ricomponibile, in ogni suo più minuto elemento, limitandosi a commentarla come tale, restando dunque sulla soglia del fenomeno giuridico.

Evidente è la parzialità di simili impostazioni, dalle quali non è lecito aspettarsi risultati apprezzabili o utili indicazioni. Anzi ne possono scaturire conseguenze inadeguate e persino negative, laddove esse si mescolino inavvertitamente con prededuzioni e – come detto – con operazioni di attualizzazione, mascherate dall’irrinunciabilità dell’analisi e dal compito rivendicato dal giurista di intervenire per l’adeguamento del sistema.

Sui primi – i risultati – è sufficiente osservare che essi costantemente si riducono all'immediata visuale etnocentrica, a volte banale, che si esplicita quale canone indiscusso nell'assunto della naturale superiorità di un diritto su un altro, e persino di un periodo storico rispetto ad un altro; e nel linguaggio della storiografia romantica a volte assumono la forma di una improbabile vocazione di questo o di quel popolo per far diritto. Si tratta di opinioni storicamente individuate, per altro meritevoli di alta considerazione, in quanto possono aver contribuito al formarsi di questa o di quella coscienza nazionale, tanto cara alle culture dell’800. Esse, però, proprio per tali motivi, essendo inserite ed esplicitamente finalizzate a creare sistemi, non agevolano la ricerca e per dichiarato sviamento sono inidonee a guidare l’analisi dello storico, dello storico giurista soprattutto, perché indirizzate appunto a fini diversi dal conoscere. A volte anzi, come ad es. è avvenuto per la fiducia germanica, l’assetto teorico si traduce in norma6 Chi non ricorda inoltre le ingegnose ricostruzioni d’un diritto germanico, schietto prodotto dei laboratori positivistici; mentre dalle sublimazioni di un diritto romano, reso docile al più vario usus modernus, andava liberandosi la stessa storiografia romanistica. In questo caso poi si tratta per lo più del diritto romano giustinianeo, che trainava con sé una lettura, a volte parziale, della scientia iuris formatasi nel secondo medioevo7 fino alla costruzione del mos italicus. Per giustificarsi e contrapporsi ad altre soluzioni il regime romanistico si protegge cristallizzandosi, rivendicando un’autorità di percorsi e di soluzioni, che generano una ripetizione di assunti a volte erronei e sciatti da parte di giuristi modesti e arroganti rispetto alla scienza dei commentatori. Ciò nonostante il medesimo regime fa nascere la giurisprudenza dei Grandi Tribunali nell’epoca dell’assolutismo, da cui per altro hanno tratto linfa e spessore gli ordinamenti fino alla codificazione8.

Se lo storico però supera la soglia di cui si è fatto cenno prima, può cimentarsi a ricostruire direttamente non solo le figurae, ma individuare le substantiae iuris, persino quelle più antiche del diritto romano, soprattutto classico e pre-giustinianeo. Tale diritto, e non solo polemicamente, diviene oggetto di studio per i giuristi della scuola culta, tra cui Jacques Cujas, autore tra l’altro delle Observationes9 per restituire all’analisi testi romani filologicamente appropriati e assunti come tali, con un interesse ravvicinato al pre- giustinianeo di ascendenza teodosiana, quale criterio coerente delle fonti di droit écrit. Ma anche l’approccio, per quanto riguarda proprio la fiducia, alle fonti teodosiane a seguito dell’edizione di Iacopo Gotofredo del testo teodosiano si innesta nell’operazione ricostruttiva, non solo filologicamente appropriata, di un sistema definito e praticato, rimasto indenne dall’operazione compilatoria giustinianea.

Mentre il giurista positivo studia e qualifica i fenomeni nella realtà effettiva perché possano realizzarsi e rapportarsi a concrete esigenze o a necessari aggiornamenti, lo storico giurista è incline a riconoscere che nell’unità dell’esperienza possono risaltare fatti normativi non propriamente formali, e non di meno incisivi nel connotare il sistema, punti di riferimento e di raccordo fra concetti e principi; i quali a loro volta appaiono inseriti nel sistema normativo storicamente concluso. Basti considerare l’impiego che si fa di espressioni risalenti, rispetto ad un insieme di norme, al fine di individuare una o più figure. Ad un unico segno a volte viene attribuita la funzione di schema o di paradigma per la ricostruzione di un’intera disciplina o per la puntuale interpretazione di singole norme; ferme restando la diversità e l’inconciliabilità che pure sussistono tra le figure, definite ed apparentemente circoscritte dal medesimo termine, ma appartenenti a sistemi normativi diversi o a stagioni diverse dello stesso sistema. Quella che è stata designata interpretatio duplex si rivela ormai come lo strumento d’elezione per l’ermeneutica giuridica, sia essa indirizzata a finalità ricostruttiva o a finalità costruttiva, sicché l’indagine faccia emergere la variazione del tema fides e fiducia nell’ esperienza giuridica.

Fides e Fiducia nel dibattito attuale

1. Storia e tradizione giuridica

2. La rimodulazione e i significati di fides 

3. Dalla publica fides alla bona fides 

4. Negozio fiduciario e il catalogo delle fiducie 

5. La causa fiduciae 

6. La prassi delle fiducie

Alto Medioevo in val Intelvi, Muggio, Mara

TESTIMONIANZE SCRITTE DELL' ALTO MEDIOEVO RIGUARDANTI VALLE INTELVI, VALLE DI  MUGGIO E VALMARA

Marco Lazzati, 2004 ver. 2, giugno 2006

Ripropongo, in versione aggiornata, riveduta e corretta, l’articolo da me pubblicato sul secondo numero del Quaderno APPACUVI, dove, per motivi tipografici, erano scomparsi i riferimenti bibliografici.1 Rispetto all’articolo originale, sono stati tolti i documenti riguardanti esclusivamente Campione d’Italia, più volte pubblicati anche di recente in altre sedi.

Il file PDF col presente testo si trova qui, in www.lazzatim.net (sezione Pubblicazioni).

Il territorio preso in esame in questo scritto è quello delle tre valli confinanti nominate nel titolo, mentre il periodo contemplato comprende i secoli VIII, IX e X.

Tralasciando due falsi datati 712 e 719, ma redatti probabilmente nel XII secolo2, come pure l’assai dubbia citazione dell’Olivieri (“valle quae dicitur Antelavo”, datata dall’Autore all’anno 736)3, le primi carte direttamente collegate al territorio in esame (escludendo Campione) risalgono alla fine del secolo VIII.

Segue un elenco dei principali documenti.

Nell'anno 799 un certo "Alfrit de Antellaco filii [sic] quondam Morani de Scallia" è testimone di un atto di vendita tra Martino di Melano e Totone di Campione, riguardante terreni presso Melano, sul Ceresio4. Si tratta delle più antiche menzioni della Valle Intelvi ("Antellaco") e di Scaria ("Scallia", attualmente frazione di Lanzo d’Intelvi).

Nell'anno 804 il chierico Orso, detto Pietro, figlio di Aroaldo di Calendasco sul Po (PC) dona, insieme a Domenico, all'oratorio di S.Zenone di Campione un podere "in loco nominatur Antellaco finib(us) s(upra)(scrip)to castro Sebienses qui nominatur castro Axongia" [sic]5. Oltre a ribadire l'appartenenza della Valle Intelvi (Antellaco) al territorio del Seprio, questo documento cita il "castrum Axongia", che compare anche in una successiva carta dell'anno 807 (v. oltre).

Dove si trovava il suddetto fortilizio intelvese? Il Monneret du Villard6 lo colloca a Laino (dove un’epigrafe del VI secolo attesta l’esistenza di un castrum presso l’oratorio di S.Vittore)7; il Bognetti propende invece per Castiglione8, ragionando sui toponimi: Visonzo (frazione di Castiglione Intelvi) prenderebbe nome da un ipotetico "vicus Axongiae", in analogia con il toponimo dialettale "Visèver" (presso Castelseprio) che deriverebbe da "vicus Sibrii"; è una spiegazione tirata per i capelli, anche se un castello è comunque attestato a Castiglione alla fine del X secolo (v. oltre). La D'Amore ha voluto invece ubicare il castrum Axongia a Scaria, identificandolo con il toponimo "torexella" di una carta medievale9. Per ora non esistono prove decisive per una localizzazione certa del castrum Axongia.

Nell'anno 807 un tal Giseperto di Corneliano vende a Totone di Campione i due servi Mauro e Ansa, “traentes originem castello Axxungia”10.

Ricompare così il misterioso castello intelvese in uno degli ultimi documenti riferiti a Totone, la cui morte viene perciò collocata dopo l’anno 807.

Tra gli anni 781 e 810 viene redatto un documento nel quale appare quale teste "Gailfrit f(ilio) b(one) m(emorie) Murani de vico Scalia (Scaria)"11.

La data topica (“Acto ad oradorio s(an)c(t)i Vidali in fundo Aronni”) ci permette di stabilire il luogo in cui la carta è stata prodotta: l'oratorio di S.Vitale di Arogno presso la Valmara.

Pur mancando la data cronica, poichè il documento si apre con la clausola “Regnantes domni n(ostr)i Carolo et Pippino veri excel(entissimi) regis in Edalia” [sic] e poiché Pipino (figlio di Carlo Magno) fu “unto” re d’Italia da papa Adriano I nel 781, questo documento deve essere posteriore a tale data; siccome lo stesso Pipino morì nell’anno 810, possiamo datare questa carta tra gli anni 781 e 810.

Oggetto della pergamena in questione è la vendita di un’ancella a Totone di Campione da parte di un certo Lupone per una libbra d’argento.

Questo importante documento conferma quindi l'antichità dell'oratorio di S Vitale di Arogno, per altro ben manifestata dalle murature superstiti, come avevo già mostrato in precedenti scritti12.

Un documento dell'anno 852 descrive una divisione di beni tra Adalburga (vedova di Adalgiso di Schianno, di origine alamanna) ed il cognato Balderigo, citando le località: "Brusella (Bruzzella), Rovi (Rovio), Mendrici (Mendrisio), Melede (Melide), Sovinno (Riva S.Vitale, antico vicus romano dei Subinates, noto nel Medioevo col nome di “Primo Sobenno”), Caledrano, Provatina, Caverazasi (Caversaccio), Balerna, Blexuni (Bissone sul Ceresio o Blessagno in Valle Intelvi?), Scalia (Scaria), Castellione (Castiglione Intelvi), Albaciaco"13.

Nell'anno 859, viene ancora menzionato Castiglione d’Intelvi, come "sito inter lacus"14.

In una carta dell'anno 864 si cita un "Grasebertus clericus et notarius de Scalia (Scaria)"15; la presenza di un chierico-notaio indica che Scaria (luogo di possedimenti del Monastero di S.Ambrogio di Milano) era un vicus di una certa importanza.

Nell'anno 865 “Sigerat vassus domni imperatoris” dona i suoi possessi “in loco et fundo Balerne, ubi dicitur Oblino, judiciaria sebiensis” al Monastero di S.Ambrogio di Milano16.

Obino è situato nella valle di Muggio, poco sopra Castel S.Pietro.

Da un documento dell'anno 875 risulta che “Rachinaldus f.q. Giseberti de Scalia (Scaria)”, insieme ad uomini della pieve di Lugano, aveva prelevato dei pegni da una casa del Monastero di S.Ambrogio di Milano a Verna in Valle Intelvi17.

Anche Verna (attualmente frazione di Ramponio-Verna), come Scaria, sembra essere in qualche modo legata al monastero milanese, probabilmente attraverso Campione ed i possedimenti della famiglia di Totone; questo legame spiega la dedicazione a S.Ambrogio della locale chiesa parrocchiale.

Nell'anno 904 avviene la vendita di una casa situata a Scaria tra i fratelli Vuarnefrit e Ariberto ed il chierico Domenico, tutti del medesimo villaggio intelvese18.

All'anno 929 risale il ben noto diploma di re Ugo19, che conferma al monastero di S.Pietro in Ciel d'Oro di Pavia la concessione, a carattere ereditario, fatta due secoli prima (inizi VIII secolo) da re Liutprando relativa all'uso dei carpentieri da lui posseduti “in valle quae dicitur Antelamo” (Valle Intelvi).

Si tratta della prima volta in cui la Valle Intelvi viene chiamata “Antelamo" (anziché "Antellaco" o, come avverrà più tardi, “Antelavo” o "Intelavo"). La dizione “Antelamo” (con la “m”), resterà in uso a lungo dopo il mille solamente a Genova, presso gli appartenenti all'associazione edilizia dei magistri Antelami, oriundi della Valle Intelvi e zone limitrofe, che nel capoluogo ligure deteneva di fatto il monopolio dell’edilizia e dalla quale molto probabilmente scaturì il grande artista tardoromanico Benedetto Antelami.

Da questo documento emerge il fatto che, in età longobarda, almeno una parte (ma forse il discorso andrebbe generalizzato) delle maestranze edilizie dei laghi lombardi era di proprietà regia e ciò potrebbe in parte spiegare, grazie ad iniziali privilegi territoriali loro accordati dalla Corona, il loro futuro strapotere a livello paneuropeo20.

Nell'anno 932 il monastero di S.Ambrogio di Milano permuta un terreno pregiato presso Cressogno (Valsolda) con terre boscose in quel di Arogno21; tuttavia questi terreni confinano con altri possedimenti ambrosiani in Valle Intelvi e quindi assicurano la via verso Porlezza evitando il più possibile territori comaschi. E’ possibile ipotizzare un itinerario “milanese” del tipo: Campione - S.Evasio - S.Vitale - Arogno- Valmara - Lanzo d’Intelvi

- S.S.Nazaro e Celso - Scaria - Ramponio/Verna - S.Pancrazio - Osteno - Claino - S.Giulia - S.Maurizio - Porlezza22.

Tale ipotetico itinerario (fisicamente percorribile e suffragato da numerosi capisaldi religiosi medievali), in alternativa al più comodo percorso lacustre, avrebbe permesso soste (a scopo amministrativo, fiscale e commerciale) nei possedimenti ambrosiani (situati presso Arogno, Scaria e Verna) ed in territori appartenenti alla diocesi milanese (Claino/Osteno e Porlezza).

Per terminare, nel 987 si parla di beni situati “in castro Castillioni”, scambiati tra il monastero di S.Ambrogio di Milano ed un certo "Vuido abitator roco Castillione sito loco Entelavo" (erroneamente letto come Entelano dal Monneret Du Villard23).

Si tratta della prima menzione certa del castello di Castiglione d’Intelvi, non essendo per ora sicura la sua identificazione con il già citato "castro Axongia".

Si tende ad ubicare il castello di Castiglione sullo sperone a valle della frazione La Torre, compreso tra i torrenti Telo e Cazzola, ove ora sorge l’edificio fortificato eretto, secondo la tradizione, dai Camuzzi nel XIII secolo (le parti basse del complesso, in pietra regolarmente sbozzata e posta in corsi assai regolari, sembrano attribuirsi a tale epoca), successivamente rimaneggiato in età rinascimentale e moderna.


Dai documenti appena menzionati si possono trarre diverse conclusioni.

In primo luogo viene confermata dall'onomastica di alcuni personaggi (Galfrit, Vuarnefrit, Sigerat…) la presenza di Longobardi in questa zona (già denunciata da qualche indizio archeologico), alimentata dalla potente arimannia di Mendrisio ed attestata saldamente a Campione: i Longobardi, verso la fine del VI secolo, in seguito alla caduta dell’enclave bizantina dei laghi lombardi che faceva capo alle fortificazioni dell’Isola Comacina, si sarebbero così sovrapposti, soprattutto nel Ticino e nel ramo settentrionale della Valle Intelvi, all'etnia celto- romana, che invece sembra prevalere presso le sponde del Lario.

Altro fatto importante è la presenza del monastero milanese di S.Ambrogio, inseritosi prepotentemente a Campione dopo la morte di Totone (dopo l’anno 807), in virtù della sua ben nota "donatio post mortem" del 777, con propaggini a Scaria, Verna e Castiglione.

I possedimenti dei monasteri, come pure quelli privati, constavano spesso di una parte gestita direttamente dal proprietario ("pars dominica") e di terreni dati in appalto a massari (pars massaricia), gravitanti in genere attorno ad una "casa", come fu probabilmente per Verna.

Lingua e Prassi

 Introduzione

1. Le carte

1.1 Regesti con considerazioni linguistiche

2. Le persone

2.1 I notai

2.2 Gli attori

2.3 La rogatio al notaio

2.4 La rogatio ai testimoni

2.5 I destinatari

2.6 I sottoscrittori: testimoni

2.7 I sottoscrittori: consenzienti

2.8 I sottoscrittori: una figura particolare

3. Il testo

3.1 Le formule protocollari e finali

3.2 Il dispositivo

3.2.1 Il bene 

         a) Le terre 

         b) Case e prodotti agricoli

         c) Le persone: servi e trasferimenti di mundio

         d) Altri oggetti

3.2.2 Le coerenze

3.2.3 Il denaro

3.2.4 Le formule di chiusura: la sanctio e altro

3.2.5 Tradizioni: launegild e altro

Conclusioni

Indice delle parole notevoli

Bibliografia

giovedì 8 luglio 2021

Il linguaggio religioso

Questo tipo particolare di espressione si trova polarizzata nelle dichiarazioni degli attori e nel doc.11. Per quanto riguarda le dichiarazioni, mi è stato possibile rintracciare la provenienza solamente per quella appartente doc.10, dove viene citato un passo del Vangelo secondo Matteo: et omnis qui reliquerit domum (…) proter nomen meum centuplum accipiet et vitam aeternam possidebit, che viene reso dal notaio con quidquid homo in loca veneravia contulerit centubl- acepiet et insup- vitam hedernam possedevit. Si tratta quasi sicuramente di una citazione a memoria, al massimo di una copiatura da un altro documento, come fanno pensare il quidquid per omnis qui e veneravia per venerabilia (avremmo probabilmente trovato veneravilia nel caso di una copiatura da testi sacri). 

Come abbiamo già avuto modo di vedere, il doc.11 porta almeno un paio di formule tratte dalla consuetudine religiosa; esse sono: in venter baiulant e mala rationem reddat. Anche in questo caso la resa non è perfetta. Si possono considerare queste come le condizioni in cui doveva trovarsi la Chiesa rurale lombarda in questo periodo: se è forte la consapevolezza del proprio ruolo (ricordiamo che Gaff si definisce notaio pubblico bergamasco), mancano quella grammaticale e quella linguistica. Il latino è inteso dal notaio come un insieme di formule che certamente hanno un senso (e sono usate con cognizione), ma che non hanno una valenza di lingua, sono intese più come formule magiche: questo fenomeno doveva in teoria essere cessato nel corso del secolo precedente1 e perciò potrebbe trattarsi di una semplice casualità; si tengano comunque presenti i fattori conservativi delle chartae e in generale dell'ambiente rurale.

La lingua dei notai lombardi (VIII secolo)

 Se allora ad uno sguardo geografico si possono identificare tre aree (pavese-milanese; bergamasca e sepriense) in cui l'istruzione dei notai appare abbastanza uniforme, il confronto fra i medesimi negozi giuridici mette in risalto il mantenimento, l'ampliamento e l'irrigidimento delle formule nel corso del secolo VIII.

La formula di datazione, come ampiamente dimostrato, non subisce cambiamenti di sorta: essa rimane fissa non solo nella sua struttura, ma anche nei titoli attribuiti al regnante. Unica variabile sono le modalità di espressione del giorno della settimana, che può essere indicato con il sistema romano (calende, none e idi) o con il sistema di datazione continua, ma senza alcuna regolarità o sistematicità.

Si è visto come possano variare i modi per introdurre il tenor. La scomparsa della formula scripsi ego... dopo il terzo decennio del secolo dovuto probabilmente ad una maggiore consapevolezza dei notai medesimi riguardo le proprie funzioni e il proprio ruolo pubblico1; il destinatario al dativo per le donazioni; le diverse ma equivalenti manifestazioni o constatazioni (anche qui, come per la data, non è stato possibile rintracciare una diffusione strutturata); e il caso della charta promissionis (doc.8) che inizia direttamente con i verbi spondeo et repromitto. Le più interessanti si sono rivelate: costas it accepisse (doc.3 - nella stessa frase è presente hoic per haec); onstat se Alexandro (doc.5); consta nos Agep-t (…) seo et Gaifrit (doc.11); munifesta caossa est eo quod (doc.14). Anche all'interno del dispositivo si possono rintracciare mutamenti soprattutto per quanto riguarda la mole delle formule; particolarmente nell'identificazione del bene viene via via sviluppandosi una parte del tutto teorica e astratta, che non ha una reale funzione descrittiva e che diviene fissa dalla metà del secolo in poi, mentre le modalità per l'espressione delle coerenze rimangono stabili per tutto il periodo considerato. Le formule di conferma e di sanzione acquistano, almeno dagli anni '60 del secolo, una lunghezza e una ripetitività che saranno poi tipiche dei documenti notarili, passando da una semplice frase a un periodo costituito da almeno due o tre frasi. L'esempio più emblematico per questo fenomeno è probabilmente fornito dalla formula di miglioramento, inclusa di solito nella sanctio delle carte di vendita, che nel primo documento è doblus sol- emptori suo restituant rem vero meliorata, mentre nell'ultimo è ormai tunc dubla bonis condicionib- melioratis reb- quem in tempore fuerit tibi Totoni emtori vel ad heretib- aut successorib- tus restituamus; e più sotto è ribadito nuovamente sub dubla bonis condicionib-.

Per quanto riguarda le formule di chiusura, dopo un primo momento in cui coesistono l'actum e il facta cartola per indicare la data topica, la situazione si stabilizza e prende il sopravvento l'uso di actum (o acto, compendiati in vari modi); invece il richiamo della data cronica, come anche l'invocazione all'inizio del documento, o l'apprecatio escatocollare sembrano venire lentamente abbandonati mano a mano che ci si addentra nell'era carolingia. Fisse e stabili risultano invece le sottoscrizioni, con tutte le variabili possibili (ad esempio il ricordo delle varie rogazioni; i ruoli di testimone o consenziente; e via dicendo), sia degli intervenienti, sia dei notai, che utilizzano tutti la medesima formula post tradita complevi et dedi, tramite le più disparate rese grafiche, come si è avuto modo di vedere, con le eccezioni della charta novarese (e tuttavia essendovi un unico esemplare risalente agli anni '20 è difficile trarre una conclusione) e della prima pergamena pavese, il doc.7.

Esemplarmente si possono comparare le due carte di prestito o cauzioni, come erano chiamate allora, presenti nel corpus: i doc.5 e 17. Si vede in questo modo che essi sono sostanzialmente identici in ogni aspetto: le formule, i verbi, l'ordine seguito dai notai nell'apporre clausole e condizioni è il medesimo. L'unica reale differenza consiste nel maggiore sviluppo di frasi e periodi all'interno del testo di fine secolo. Poco o nulla è cambiato (per ora) con la dominazione carolingia: la forma langobardica sembra conservata e anzi irrigidita sebbene il periodare più ampio porti a volte a considerare un possibile riavvicinamento al latino grammaticale.

Per quanto riguarda invece la fase più magmatica di questo percorso si possono mettere a confronto le due carte di mundio (doc.3 e 11) e parzialmente anche il doc.14 (già di età carolingia), in quanto dimostrano bene come si muovono i notai nei momenti difficili. Tutti cercano di appoggiarsi a negozi giuridici che abbiano una tradizione più consolidata. Lazarius, nel 735, termina la cartola con una formula particolare: in sua maneat []rmidatem st-p- sp- soll- interposido. Questa sola formula, insieme alla stessa parola mundium e alla frase et ipsa mancipio Ursio sibi conioge duxe, doveva servire a distinguere un passaggio di mundio da una vendita, altrimenti identiche. Come abbiamo già avuto modo di dire, Lazarius doveva appartenere ad una generazione (o anche solo ad una tradizione) precedente rispetto agli altri ed essendo un notaio rurale il potere conservativo della pergamena potrebbe essere ancora maggiore. Gaff, nel doc.11, testimonia un altro modo di mettere per iscritto questo negozio. È anch'egli un notaio rurale e il suo livello di istruzione, per quanto chierico, non sembra elevatissimo. Per indicare che la donna - mai chiamata per nome - è incinta viene utilizza un passo di un inno natalizio: creador eius quod in venter baiolant (difficile stabilire se gli errori siano dovuti alla mano del notaio), si usa un termine quale sup-inpositas (per indicare forse la somma di denaro?) a cui affianca il verbo sup-inponere. Introduce infine, forse su richiesta degli attori, essendo stata la carta almeno dettata da uno dei due fratelli (chierico anch'egli) mundiatori2, una sanzione spirituale: mala rationem reddat. Poniamo dunque che certe parti di testo, le più inusuali, siano state direttamente dettate da Agipert. Quando si tratta di mero formulario Gaff è chiaro e puntuale, ma non appena il discorso verte sulla donna (o sulla sua prole, detta ora agnitio, ora creado) la sua espressione diviene difficoltosa e desueta. Siamo dunque in presenza di un documento svolto se non a due mani, almeno a due voci: del chierico Agipert e di Gaff cl- n- publico Bergomates, che si sente e si dichiara notaio pubblico. Ecco dunque la fase creativa della forma langobardica (che si può immaginare collocata a cavallo della metà del secolo), caratterizzata da una buona conoscenza del formulario e dalla consapevolezza del proprio ruolo. Infine vediamo il doc.14: il notaio Agioald, attivo nella zona di Trevano, si trova in difficoltà dovendo scrivere una carta che testimoniasse il passaggio del diritto di riscuotere il guidrigildo di un servo ucciso di recente che era stato venduto da Peresendo a certi aldi di Totone. Il notaio mette insieme allora una cartola donationis molto particolare: munifesta caossa est eo quod … Gaodentio … occisus factum est … et menime … de ipso homicidio commemoravimus. Dopo l'esposizione dei fatti che hanno condotto alla necessità di scrivere la carta, viene effettivamente donato il diritto di conpositionem tolendum aut que legibus potuaeris exinde de ipso homicidio excodere. Oltre alle riflessioni già affrontate riguardo il notaio, da questa carta si evince come la scrittura fosse nel 789 fondante per il diritto privato: anche una sola clausola merita/necessita un atto. Il ceto di medi proprietari terrieri a cui apparteneva anche Totone ha una mentalità ormai completamente giuridica.

Sono quattro in tutto i termini longobardi rintracciati nei documenti: scherfas (740), laoneghild (789), launichild (792) e fegangas (796). Nella medesima carta in cui si trova laoneghild (doc.14) compare anche il termine conpusitionem, posto come alternativa a homicidio, indicante quindi il guidrigildo (wergild) da versare per la morte di un servo (non è però specificato nella carta di cosa si tratti). Bisogna sottolineare che la prima parola non può essere considerata, al pari degli altri, un termine tecnico, ma una vera e propria intromissione del linguaggio parlato, tanto che si legge scherfas vel pec[]lias.

Panoramica sulla lingua dei documenti

Nei documenti lombardi del secolo VIII si vede bene l'evoluzione di quella forma langobardica identificata da Attilio Bartoli Langeli come il modo di scrivere dei notai italici, in opposizione sia al latino letterario (che rimane un latino grammaticale) sia agli altri latini barbarici (come ad esempio il latino merovingico). Questa particolare forma si cristallizza dunque nell'ultimo secolo della dominazione longobarda e diventa, anche in reazione ai mutamenti carolingi la lingua di una categoria professionale, un vero e proprio linguaggio tecnico che durerà nei secoli.

I primi sei documenti mostrano quale fosse il comportamento dei notai che facevano riferimento al ceto medio, sia stato esso cittadino (a Milano e Novara) o rurale (Campione, Sibiano, Trevano); essendo tutti concentrati nella zona più settentrionale dell'area lombarda si può dunque cercare di tracciare un bilancio per la prima metà del secolo. I notai Faustinus e Lazarius (doc.1 - 725; e doc.3 - 735) confezionano carte molto brevi e con formule stringate e talvolta abbastanza originali, come l'espressione dogomentum vinditionis nel doc.1 o la formula facta cartola in fundo Campillioni nel doc.3, che fa pensare che ancora non vi sia una regola unitaria. E tuttavia i doc.2 e 4 (rispettivamente del 729 e del 740) mostrano invece un impianto già completamente identificabile con quella che sarà poi la prassi notarile italica, tanto che nel secondo si trova la dicitura strumento venditionis, che diverrà tipica nei secoli a venire: è perciò possibile che Faustinus (doc.1) e Lazarius (doc.3) appartenessero a una generazione precedente di scrivani, che ancora non era stata influenzata dalla rinascita culturale che stava interessando la società longobarda durante il regno di Liutprando2. Lautchis e Garioald hanno maggiore consapevolezza nell'uso delle formule e anche quando si lasciano andare a forme particolarmente scorrette è possibile intravedere non una sottomissione passiva a un formulario incomprensibile, ma un ruolo attivo nello scegliere cosa scrivere e il tono da utilizzare, anche se questo porta, soprattutto nel doc.2, a una forte proliferazione di ipercorrettismi. I doc.4 e 5 (quest'ultimo del 748) danno un quadro delle zone rurali lombarde in questo quinto decennio: i notai di campagna rogano atti che presentano una maggiore mediazione tra il latino tecnico e i latini volgari o barbarici: sono presenti, anche graficamente, molti influssi del parlato che portano spesso ad una strutturazione della frase secondo l'ordine romanzo SVO, e ad una redistribuzione delle desinenze consonantiche dei sostantivi non più secondo il sistema di declinazioni, ma seguendo altri e nuovi criteri. Il doc.5, scritto dal notaio Austrolf, è estremamente frettoloso e mette in luce quali fossero le parti fondamentali ed essenziali per un documento di epoca longobarda e quali le condizioni reali per i prestiti. Nonostante l'onstat (per constat) iniziale, che potrebbe far pensare a una scarsa consapevolezza nell'uso delle formule, il documento risulta abbastanza canonico; un altro indizio di questa fretta può essere rintracciato nella frase et defendere promitto ipso prado ab omni homine defensare, in cui il ripetersi del verbo fa pensare a due formule unite più per la fretta che per incompetenza.  Il notaio Ursus, nel doc.6, utilizza per la donazione del 756 soprattutto frasi con un ordine SVO e si lascia influenzare molto dal parlato: lenizioni, sonorizzazioni, iotacismi e via dicendo; questo documento rappresenta bene quale doveva essere lo stato del latino in una regione di frontiera (e perciò lontana dai centri di potere - e di cultura?) quale era la zona intorno a Campione.

I doc.7 e 9, rogati nella capitale longobarda Pavia per la classe più elevata, portano un esempio molto diverso dai precedenti. Le due carte, pur presentando elementi di volgarizzazione e imbarbarimento, danno un esempio di cosa si potesse intendere allora per latino di alto livello (pur restando ovviamente nel solco della tradizione documentaria) e testimoniano il recupero delle modalità di espressione classiche già a metà del secolo. I notai Audo e Martinus usano ad esempio costrutti come la perifrastica attiva (subscripturi vel confirmaturi sunt; signa facturi sunt): il contrasto tra queste parti istituzionali e quelle invece rielaborate dal discorso orale è ancora più netto ed evidente. È almeno dal 765, anno di rogazione del doc.8 (è questo il secondo atto che troviamo scritto a Milano esattamente quarant'anni dopo il primo), che anche le carte scritte fuori dalla capitale iniziano ad allungarsi: le formule diventando di dimensioni maggiori, l'espressione meno diretta e più ripetitiva. Può forse essere collocato qui il momento in cui cessa la fase creativa e magmatica della forma langobardica e inizia invece a fissarsi in prassi e canoni precisi. I tempi di questo passaggio coincidono (per quanto ci è dato sapere) con l'inizio dell'influenza franca sul territorio lombardo. Il notaio Erminald (doc.8), pur conservando la resa grafica tipica di questi anni, si dilunga ora in formule e clausole più elaborate, e ciò varrà anche per i rogatari dei doc.10 (769) e 12 (777), rispettivamente Alfrit (spicca nella sua carta nam non alienandi licentiam habitura)) e Thomas, appartenenti anch'essi alla zona milanese. Anche la tipologia dei documenti aiuta il confronto, sono infatti tutte e tre donazioni (anche se il doc.12 è in realtà un testamento che si risolve in donazione): i modi, le formule, il periodare sono sullo stesso livello e l'unica differenza veremente apprezzabile è la solennità dell'ultima charta. Ciò influenza più che altro la grafia, che tuttavia conduce soprattutto a fenomeni di ipercorrettismo.

Più interessanti risultano i doc.11 e 13, entrambi scritti nel territorio di Bergamo. Particolarmente ostico il linguaggio del notaio Gaff, che scrive nel 773, soprattutto per l'uso di termini desueti e di frasi tratte dalla pratica liturgica o comunque religiosa, ma anche per la consunzione della pergamena che impedisce la ricostruzione di frasi sensate in più punti. Questa charta può tuttavia illustrare adeguatamente quale potesse essere il livello (medio-basso) di istruzione e di competenza di un notaio rurale negli ultimi anni del regno di Desiderio. Il doc.13 appartiene invece all'età carolingia (785) ed è stato confezionato in città; anche qui grandi sono gli influssi del parlato, ma solo per quanto riguarda la resa grafica, mentre minori sono le influenze su lessico e struttura della frase. Purtroppo la differenza dei negozi, più che la distanza temporale, impedisce un confronto approfondito.

Gli ultimi cinque documenti coprono un decennio (789 - 799) e sono perciò una fonte privilegiata per il notariato nel primo quarto di secolo del Regnum Italiae carolingio. Due di essi, i doc.15 e 17, sono stati rogati a Pavia e Milano, mentre gli altri provengono tutti da zone rurali del Canton Ticino. La pergamena pavese è molto diversa dalle due precedenti, che come detto provenivano da ambienti dell'alta società; ora il notaio Bonifrit inserisce termini tipici del linguaggio parlato e anche la struttura della frase ne risente, presentando più volte un ordine SVO ed è perciò più vicina alle altre carte lombarde che alle due pavesi già viste. La charta milanese invece, rogata da Donusdei e che si riferisce soprattutto a prodotti agricoli, è particolarmente interessante sotto due punti di vista: per le novità grafiche presenti (catzo per caseum, lecitas per lactis, persolseremus per persolveremus) e per il lessico utilizzato (vedi soprattutto il termine extrummentum, che anticipa di secoli il termine tecnico che sarà poi utilizzato per definire la charta del notaio dotato di fides publica). Dei tre documenti restanti, due sono del notaio Agioald e l'ultimo di Donusdei. Anche in questo caso risulta difficile identificare i due notai che si sottoscrivono Agioald come la medesima persona, in quanto usi e rese sono diversi nei due documenti e tuttavia ciò può essere spiegato con la diversità dei documenti, trattandosi il primo (doc.14) di una compositio - anche se viene definito come una carta di donazione - mentre il secondo è una vendita. Si può allora supporre che per un contratto usuale quale la vendita Agioald abbia utilizzato i modi tipici della prassi, mentre per un negozio meno frequente e con scarsa tradizione e quindi senza modelli a cui rifarsi, abbia dovuto improvvisare. I doc.16 e 18, provenienti rispettivamente da Mendrisio e Campione, riportano le medesime particolarità sia grafiche che formulari, sebbene nell'ultimo documento il notaio si dilunghi maggiormente nelle clausole finali, apponendo nuovanente la confirmatio e un breve ricordo della sanctio.

Introduzione

È noto che il latino ha subito, nei secoli successivi alla dissoluzione dell'impero romano, una serie di modificazioni ed evoluzioni tip...