martedì 20 luglio 2021

Campione, 735

[traduzione italiana]

[originale latino]

+ In Chr- n- . 

Rignante domno nostro Liutprand viro excel- rige anno rigni eius vigisimus tertio tertio kal- februaria ind- tertia; fel-. 

Scripsi ego Lazari- v- r- cl- basilice s-c-i Iohannis Aniasce hoic cartola de accepto mundio rogadus et pedidus ad Iohannace v- d- filios q-d- Laurenti conmanente in vico Cadelo. 

Costas it accepisse secudi et in prisentia coram testium et accepet ad te Sigherado et ad Arichisso germanis accepit auri sol- n-o duos et uno tremisse fenidum pretio mundium pro mancipio numine Scolastica filias Laurenti; et ipsa mancipio Ursio sibi conioge duxe. 

Et repromitto me ego q- s- Iohannaci ipsa s-s-ta Scolastica sorure mea ab omne homine defensare et de puplico et de omne homine: et si minime defensare poduaerimus aut ego aut meis haerites ipsa s-s-ta Scolastica []nc viro conpuna ego Iohannaci aut meis haerites ad vus Sigherad et Arighisso et ad vestris haeri[] duplo mundium vel mancipio aut c- agnitione eius et cartola de accepto mundio in sua maneat []rmidatem st-p- sp- soll- interposido. 

Facta cartola in fundo Campiliunis diae rigni et ind- s-s-ta; fel-

[]gno + m-s Iohannaci qui hanc cartola de accepto mundio fiaere rogavit et ei relacto est.

[]gno + m-s Petrunis de Blixuni v- d- testes.

Signo + m-s Odani de Morcaino v- d- testes

Signo + m-s Dominici de Cadelo v- d- testes.

+ Ego q- s- Lazari v- r- cl- rogadus ad Iohannace scripsi et supscripsi pus tradida conplivi et dedit.

Campione, 30 gennario 735

[traduzione italiana]

[trascizione pergamena]

+ In Christi numine.

Rignante domno nostro Liutprand viro excelentissimo rige, anno rigni eius vigisimus tertio, tertio kalendas februaria, indictione tertia. Feliciter.

 Scripsi ego Lazarius, vir religiosus, clericus basilice Sancti Iohannis Aniasce, hoic cartola de accepto mundio rogadus et pedidus ad Iohannace viro devoto, filios quondam Laurenti, conmanente in vico Cadelo. 

Costas it accepisse, secudi et in prisentia coram testium et accepet ad te Sigherado et ad Arichisso, germanis, accepit auri solidos nomero duos (.) et uno trimisse, fenidum pretio mundium pro mancipio numine Scolastica, filias Laurenti, et ipsa mancipio Ursio sibi conioge duxe.

Et repromitto me ego qui supra Iohannaci ipsa suprascripta Scolastica sorure mea ab omne homine defensare et de puplico et de omne homine: et si minime defensare poduaerimus aut ego aut meis haerites ipsa suprascripta Scolastica, [tu]nc viro conpuna ego Iohannaci aut meis haerites ad vus Sigherad et Arighisso et ad vestris haeri[tes] duplo mundium vel mancipio aut cum agnitione eius et cartola de accepto mundio in suam maneat [fi]rmidatem, stipulatione, sponsione sollemniter interposido.

Facta cartola in fundo Campiliunis, diae, rigni et indictione suprascripta. Feliciter.

[Si]gno + manus Iohannaci, qui hanc cartola de accepto mundio fiaere rogavit, et ei relecto est.

[Si]gno + manus Petrunis de Blixuni viri devoti testes. 

Signo + mi Oduni de Morcaino viri devoti testes.

Signo + manus Dominici de Cadelo viri devoti testes.

[+] Ego qui supra Lazarius, vir religiosus, clericus, rogadus ad Iohannace, scripsi et supscripsi, pus tradida conplivi et dedit.

Campione, 30 gennaio 735 – Carta di passaggio di mundio

[originale latino]

[trascrizione pergamena]

+ Nel nome di Cristo.

Sotto il regno del nostro signore uomo eccellentissimo re Liutprando, nel 23esimo anno di regno, il 30 gennaio, terza indizione. Feliciter

Io Lazarius, religioso, chierico della basilica di san Giovanni Aniasce, ho scritto questa carta di passaggio di mundio su richiesta1 di Giovannace, uomo devoto, figlio di Lorenzo, residente nel villaggio di Cadelo.

Si rende noto che, in presenza di testimoni, riceve da Sigherado e Arichisso, fratelli, solidi d’oro in numero di due e un tremisse, prezzo del mundio di Scolastica, figlia di Lorenzo, e conduce la stessa presso il marito Ursio.

E riprometto io soprascritto Giovannace di difendere mia sorella, la soprascritta Scolastica, in pubblico e da chiunque; e se non dovessimo riuscire, io o i miei eredi, a proteggere Scolastica, allora corrisponderemo, io o i miei eredi, a voi Sigherad e Arichisso e ai vostri eredi, il doppio del mundio; che questa carta di mundio rimanga nella sua famiglia come sicurezza che il matrimonio è stato stipulato solennemente.

Carta fatta nel fondo di Campione, nel giorno, anno di regno e indizione soprascritti. Feliciter

[X] di Giovannace, che ha chiesto che questa carta di mundio fosse scritta, e al quale è stata riletta.

[X] di Petrone di Blissone uomo devoto, teste.

[X] di Odone di Morcaino uomo devoto, teste.

[X] di Domenico di Cadelo, uomo devoto, teste.

+ Io soprascritto Lazario, uomo religioso, chierico, su richiesta di Giovannace ho scritto e sottoscritto, dopo averla redatta, l’ho autenticata e consegnata.

giovedì 15 luglio 2021

Novara, 729

[traduzione italiana]

[originale latino]

+ D-no s-c-o et meritis beatessimo apostolorumque meretis quohequando patris nost- Gratzioso ep-o sedem tenens beati Gaudenti. Ego Radoaldo vd- filio vester habitatur in vico Gausingo horacolo beati Mihahelis vel ipsius altario qui plantatus est in templo ubi est altario beati s-c-i Martini p- p- dixit: Benedictus D-n-s qui vult omne hominis salvos fiaeri et ad agnitionem viritatis venire qui et vos nobis tradedit pastorem ut p- vestra predegationem ad hedernam vita p-tengere mereamor. 

Ideoque d-ne pater vestra hocsegro s-c-itatem ut in iam dictum horacolo mihi altario dedicare debeas in numine iam dicti beati Mihaelis; et ego ibit iuxtam parvitatem confero terrola ad sex modius seminatura in trebus partebus: duo mudio in una versuram duo in alia duo in tertia; fiaeri simul modio sex; unde ipso veneravele loco luminaria fiaeri debeat; ita sane ut ipse veneravele locus

sub vestra tubitionem vel dominationem seo consegrationem in p-petuo esse debeat vestrisque subcessureb-. 

Quam viro subplecatione ad me facta relegi et sign- s-c-ae crucis roboravi et vobis vel in scrineo s-c-e heclecia tradedi conservandum. Act- in civitatem Novaria diae tiertio mensis decembr- regn- d-mn- Liutprandi regis anno hoctabo decim- ind- tertio decimo fel-.

Sign- + m- Radoald v- d- qui hanc cartol- fiaeri rogavi et ei relect- est

Sign- + m- Rotp-ti civis Novariensis testis

Sign- + manus Liutp-t v. d. testis

Sign- + manus Lupecinon v- d- de ipso vico testis

+ Ego Lautchis notar- scripsit cartol- rogatos ad Radoald, pos tradita 

cumplivit et dedit. 

Novara, 3 dicembre 729

[traduzione italiana]

[trascrizione pergamena]

+ Domno sancto et meritis beatessimo apostolorumque meretis quohequando patri nostro Gratzioso episcopo, sedem tenens beati Gaudenti. 

Ego Radoaldo vir devotus, filio vester, habitatur in vico Gausingo, horacolo beati Mihahelis vel ipsius altario, qui plantatus est in templo ubi est altario beati sancti Martini, presens presentibus dixit: Benedictus Dominus, qui vult omne hominis salvos fiaeri, et ad agnitionem viritatis venire, qui et vos nobis tradedit pastorem ut per vestra predegationem ad hedernam vita pertengere mereamor.

Ideoque, domne pater, vestra hocsegro sanctitatem, ut in numine iam dictum horacolo mihi altario dedicare debeas in numine iam dicti beati Mihaelis; et ego ibit iuxtam mea parvitatem confero terrola ad sex modius seminatura in trebus partebus: duo mudio in una versuram, duo in alia, duo in tertie; fiaeri simul modio sex; unde in ipso veneravele loco luminaria fiaerit debeat; ita sane ut ipse veneravele locus sub vestra tubitionem vel dominationem seo consegrationem in perpetuo esse debeat vestrisque subcessoribus.

Quam viro subplecatione ad me facta relegi, et signo sancatae crucis roboravi, et vobis vel in scrineo sanctae heclecia tradedi conservandum.

Actum in civitatem Novaria, diae tiertio mensis decembris, regni domini Liutprandi regis anno hoctabo decimo, indictione tertio decimo; Feliciter.

Signum + manus Radoald viri devoti, qui hanc cartolam fiaeri rogavi et ei relecta est.

Signum + manus Rotperti civis Novariaensis testis.

Signum + manus Liutperti viri devoti testis

Signum + manus Lupecinon viri devoti de ipso vico testis.

Ego Lautchis notarius scripsit cartolam rogatos ad Radoald, pos tradita cumplivit et dedit.

Novara, 3 dicembre 729 – Carta di supplica



+ Al signor santo e beatissimo per meriti che eguagliano quelli degli apostoli, nostro vescovo Grazioso, che regge la sede di san Gaudenzio. 

Io Radoaldo uomo devoto, figlio vostro, residente nel villaggio di Gausingo, presso la cappella di san Michele, che è posta nella chiesa dove c'è l'altare di san Martino, dichiaro in presenza di testimoni: beato il Signore che vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla verità, lui che guida anche noi pastori, cosicché per vostra intercessione possiamo attingere alla vita eterna.

E dunque, padre, prego la santità vostra, perché si debba intitolare a me il predetto altare nel nome del già detto san Michele; e qui dono come giusto corrispettivo una mia terra per sei moggi coltivabili in tre momenti: due moggi con un’aratura, due con un'altra, due la terza; saranno così sei moggi, che serviranno per le luminarie nel medesimo venerabile luogo, così come serviranno per il medesimo venerabile luogo per sempre sotto la vostra protezione, dominio e consacrazione e dei vostri successori.

Ho riletto la supplica fatta da me e ho convalidato con il segno della santa croce, perché venga conservato nel vostro archivio o in quello della santa chiesa.

Fatto nella città di Novara il terzo giorno del mese di dicembre, nel diciottesimo anno del regno del signor re Liutprando, indizione tredicesima, Feliciter

[X] di Radoaldo, uomo devoto, che ha richiesto la carta, e al quale è stata riletta.

[X] di Rotperto, cittadino novarese, testimone.

[X] di Liutperto, uomo devoto, teste.

[X] di Lupecinone uomo devoto dello stesso villaggio, teste.

Io Lautichis, notaio, ho scritto la carta su richiesta di Radoaldo, dopo averla redatta, l'ho autenticata e consegnata.

6. La prassi delle fiducie

Il giurista, pertanto, deve confrontarsi ogni volta con sostrati culturali distinti e storicamente determinati, con i principi (o presunti tali) dell’ordinamento di riferimento, con il fare scienza, inteso come approccio sistematico e qualificante con il fenomeno giuridico e non con una dogmatica fine a se stessa e per nulla creatrice, nonché con la uniformazione dell’esistente. Tutto ciò non solo per calare l’ipotesi normativa nell’esperienza concreta con riferimento all’esigenza di meccanismi formali per una adeguata tutela, ma soprattutto per rapportare e raccordare la fattispecie di riferimento a precise e necessitate istanze. In tal modo l’approccio è di natura effettuale ed empirico, benché sconti il raccordo essenziale con i principi costituzionali, con la norma positiva e soprattutto con la sistematica giuridica. È agevole così annotare le caratteristiche salienti, gli elementi comuni e le differenze tra figure, che si riferiscono al medesimo principio o valore o che operano nel medesimo campo della fiduciarietà. Da qui occorre partire per la valutazione delle figure giuridiche che si muovono in questo settore.

Si deve, poi, tener conto che relativamente al fenomeno della società fiduciaria sussiste la tipizzazione del negozio medesimo nell'agire della società, che non è libera, ma limitatamente discrezionale. Pur nell’indipendenza operativa i rapporti, infatti, sono minutamente regolati. La libertà di recesso, l’obbligo del rendiconto, la tipologia dei conti, l’attività di controllo esterno, la visibilità delle operazioni, la sottoposizione dell’attività ad una puntuale e sollecita normativa di secondo grado (CONSOB) attenuano, tuttavia, pur modulandolo, l’elemento connotativo della fiducia, ovviamente per ridurre il rischio e offrire maggiori garanzie di risultato. Va da sé che la fiducia contiene dei riferimenti a valori di tutela del fiduciante da parte del fiduciario, la quale innesca un atteggiamento di servitium: esercizio di potestà, che solo la professione del fiduciario può assolvere a tutela, non gratuita, dei di lui interessi. Su questa variazione di carattere sostanziale, quella che definisce ieri come oggi l’amicitia, quale atteggiamento riferito alla fides (dovere accettato), scaturisce quella titolarità del diritto assunta per la gestione degli affari del fiduciante nel di lui obbligatorio interesse.

Il primo risultato di questo approccio appare costituito dal fatto che un negozio con causa tipica non può confondersi o, almeno, non può equipararsi al negozio fiduciario, su cui la nostra dottrina e la giurisprudenza si sono cimentati (la c.d. fiducia romana), poiché il centro del negozio sarebbe soprattutto l’affidamento nel significato autentico di fides e i risultati sarebbero a vantaggio dello stesso fiduciante, a cui la res a sua richiesta deve essere ritrasferita in proprietà. Il secondo risultato sembra rinnovarsi, invece, nell’impossibilità di porre sullo stesso piano il negozio di fiducia con i trusts. Ma questo è un altro versante rimesso agli esperti del settore. Per rendersene conto è sufficiente richiamare la definizione di Lupoi45: nell’istituto del trust si tratta di un’obbligazione non contrattuale, non disciplinata dal ius civile, che ha per oggetto i limiti alla disponibilità di un diritto, i comportamenti da tenere nell’esercizio di quel diritto e l’attribuzione finale ad un terzo del diritto stesso. È evidente che nei sistemi di Common law il doppio sistema procedurale, il ruolo e la funzione del giudice, il valore di fonte del diritto della giurisprudenza, il riferimento a posizioni giuridiche e situazioni, che si definiscono proceduralmente in senso negativo, e non in termini di conformità alla legge che ha creato il diritto, oggetto di tutela, rendono palese l’irriducibilità delle due figure, definite e governate da principi diversi, le cui finalità sono difficilmente conciliabili.

Introduzione

È noto che il latino ha subito, nei secoli successivi alla dissoluzione dell'impero romano, una serie di modificazioni ed evoluzioni tip...