giovedì 8 luglio 2021

2.1 I notai

S'intendono con questo nome gli scrittori materiali dei documenti, il cui nome compare ultimo nelle sottoscrizioni e talvolta anche all'interno del documento stesso, nella rogatio. Si riporta qui, oltre al nome, il modo in cui si qualificavano i notai stessi davanti alla legge e al pubblico.

Tab.1

1

725, Milano

Faustinus notarius regiae potestatis

2

729, Novara

Lautchis notarius

3

735, Campione

Lazarius vir religiosus clericus

4

740, Sibiano

Garioald notarium

5

748, Trevano

Austrolf notarius

6

756, Campione

Ursus

7

759, Pavia

Audo notarius regiae potestatis

8

765, Milano

Erminald

9

769, Pavia

Martinus clericus et notarius

10

769, Socco

Alfrit notarius

11

773, vico Castellis

Gaff clericus notarius publico Bergomates

12

777, Milano

Thomas

13

785, Bergamo

Radoald presbiter

14

789, Trevano

Agioald notario

15

792, Pavia

Bonifrit notarius

16

793, Mendrisio

Agioald nodario

17

796, Milano

Donusdei

18

799, Campione

Donusdei

Ricorrono più volte solamente due nomi: Agioald, rogatario dei documenti 14 e 16,  che si definisce una volta notario e l'altra nodario; e Donusdei, scriptor dei documenti 17 e 18. Risultano così in tutto sedici diversi redattori, di cui almeno quattro sono sicuramente ecclesiastici: Lazarius, Martinus, Gaff e Radoald si qualificano uomini di chiesa nella sottoscrizione. In dieci si definiscono notai: Faustinus, Lautchis, Garioald, Austrolf, Audo, Martinus, Alfrit, Gaff, Agioald e Bonifrit; da notare soprattutto Faustinus e Audo, che aggiungono di essere notai di nomina regia, e Gaff, che precisa il suo ruolo di notaio pubblico di Bergamo. Inoltre lo stesso Gaff e il predetto Martinus esplicitano sia il ruolo ecclesiastico che quello notarile.

Dopo il proprio nome e l'eventuale qualifica, i notai appongono solitamente, ma non sempre, la loro funzione di scriptor e la natura del negozio giuridico trascritto (nella tabella qui di seguito sono riportate solamente le informazioni deducibili dalle sottoscrizioni):

Tab.2

1

Faustinus


scriptor huius vinditionis

2

Lautchis

notarius

scripsit cartolam

3

Lazarius


scripsi

4

Garioald


-

5

Austrolf

notarius

-

6

Ursus


scriptor huius donationes (…) scripsi

7

Audo

notarius

scriptor huius cartulae

8

Erminald


scriptor huius cartole donationes

9

Martinus

notarius

scriptor huius cartulae

10

Alfrit


scriptor huius cartule

11

Gaff

notarius

scriptur huius cartule de accepto mundio

12

Thomas


scriptur huius paginam iudicati

13

Radoald


perscriptor uius cartole

14

Agioald

notario

scripsi hanc cartola donationis scripsi

15

Bonifrit

notarius

scriptor huius cartule

16

Agioald

nodario

scripsi hanc cartola vinditionis

17

Donusdei


scriptor huius cautione vel oblicationes

18

Donusdei


scriptor huius cartole vinditiones

Si nota così la sostanziale identità tra le funzioni di scriptor e notarius1, tanto che in quattro casi compaiono entrambe le definizioni, mentre per quanto riguarda gli altri quattro che si definiscono notai: uno, Austrolf, non aggiunge nulla; tre preferiscono invece il verbo al nomen agentis, apparentemente senza alcun cambiamento nel significato; da notare in particolare lo scripsit usato da Lautchis e il perscriptor utilizzato da Radoald, forse in un tentativo di dare solennità all'atto, che per altro viene definito in modo insolito cartola infituciationis nel testo; interessanti poi le ripetizioni di scripsi da parte di Ursus e Agioald (nel solo doc.14, sembra una semplice distrazione). La variante scriptur sembra invece dovuto a trasformazioni fonetiche tipiche del latino tardo e volgare e non avere ulteriori implicazioni e nemmeno rispondere a eventuali criteri geografici. Interessante inoltre come né Faustinus né Alfrit riportino nella sottoscrizione rispettivamente il titolo di notaio regio e notaio. Ulteriore conferma quest'ultima che costoro sono tutti notai, o meglio scrivane, come sono chiamati i redattori dei documenti nelle leggi longobarde. Si può concludere che fosse necessario solamente il nome, senza ulteriori specificazioni (emblematico il caso di Garioald). 

È tipico della prassi notarile altomedievale definire il documento che si sta scrivendo o si è appena finito di scrivere. Nella tabella 3, il nomen iuris con cui nel testo - spesso verso la fine del tenor, nelle sottoscrizioni e talvolta all'inizio - viene indicata la natura del negozio.

Tab.3

1

725, Milano

dogomentum/cartola vinditionis

2

729, Novara

subplecatione, cartola

3

735, Campione

cartola de accepto mundio

4

740, Sibiano

cartola promissionis

5

748, Trevano

cautio

6

756, Campione

cartola donationis

7

759, Pavia

cartula/pagina manifestationis

8

765, Milano

cartola donationes, munificentia pagina

9

769, Pavia

cartula vinditionis

10

769, Socco

cartula donationis

11

773, vico Castellis

cartula de accepto mundio

12

777, Milano

iudicatum/pagina iudicati

13

785, Bergamo

pagina manifestationis seo vinditionis

14

789, Trevano

cartola donationis

15

792, Pavia

cartula donationis

16

793, Mendrisio

cartola vinditionis

17

796, Milano

cautio vel oblicatio

18

799, Campione

cartola vinditiones


Prevale il termine cartola che, insieme alla sua variante cartula, compare tredici volte; i termini dogomentum (una sola occorrenza) e pagina (tre) sono suoi sinonimi e completamente intercambiabili. Tutti sono poi seguiti dal nomen iuris al genitivo. Accade inoltre che possa comparire la sola indicazione dell'atto, come ad esempio per quanto riguarda i doc.2, 5, 12 e 17: iudicatum, subplecatione, cautio, oblicatio; ma nella maggior parte dei casi, come si può vedere dalla tab.2, i documenti sono definiti prima con la formula cartola (o simili) + genitivo, e poi nelle sottoscrizioni rimane invece solo il nome dell'atto. Da ciò si può concludere che non era percepita una reale differenza tra il negozio e la scrittura, tra l'actio e la conscriptio, almeno per quanto riguarda il documento dispositivo, quale è la charta. Una forma particolare assume l'atto del passaggio di mundio: si ritrova infatti sempre espresso con la formula cartola/cartula de accepto mundio e ciò potrebbe essere dovuto all'assenza di un precedente nel diritto romano, essendo infatti il mundio un'istituzione germanica originale. Da notare inoltre: nel doc.4 la menzione strumento venditionis, nel doc.7 il passaggio et exemplar de suprascripto eiusdem Gisulfi iudicatum, sub fedei puritatem transcriptum; nel doc.13 la notizia di una precedente cartola infituciationis, che corrisponderebbe a un pegno, ovvero un prestito, una cautio1; e, nel doc.17, la possibilità che il documento di prestito - detto anche quationes (per cautionis?) vel oplicatione - possa diventare extrummentum vinditiones in caso di inadempienza.

Il notaio era poi l'ultimo ad apporre la propria sottoscrizione. Vediamo le locuzioni con cui i notai chiudono le proprie sottoscrizioni, manifestando così il loro ruolo.

Tab.4

1

Faustinus


post traditam et dedi

2

Lautchis

notarius

pos tradita cumplivit et dedit

3

Lazarius


pus tradida conplivi et dedit

4

Garioald


pos tradida conplevi et dedi

5

Austrolf

notarius

pos tradita conplevi et dedi

6

Ursus


post tradita conplevi et dedi

7

Audo

notarius

quam post rovorata et tradita conplevi et dedi

8

Erminald


post tradita conplevi et dedi

9

Martinus

notarius

quam post traditam conplevi et dedi

10

Alfrit


quam post traditam conplevi et dei

11

Gaff

notarius

quam pos tradida conplevi et absol[]

12

Thomas


post sraditam conplevi et dedi

13

Radoald


quam pos tradita conplevi et dedi

14

Agioald

notario

conplevi et dedi

15

Bonifrit

notarius

post traditam conplevi et dedi

16

Agioald

nodario

pos tradida conplevi et dedit

17

Donusdei


post tradita conplevi et dedi

18

Donusdei


post tradita conplevi et dedi


I notai di area lombarda utilizzano tutti la formula tipica post traditam complevi et dedi sul cui dibattuto significato non ci soffermeremo. La scrittura uniforme del verbo compleo con la n al posto della m (tranne per il doc.2, redatto a Novara) potrebbe indicare, più di altri fattori, la presenza di un unico formulario per l'intero territorio lombardo. Altro fattore discriminante potrebbe essere la presenza del pronome quam, mentre le terminazioni -m e -t, presenti o assenti, sono testimonianze di scarso valore poiché la confusione tra prima e terza persona e presenza o meno della -m finale sono fenomeni diffusi nell'intero corso del medioevo. Colpisce maggiormente che solo raramente (mai nel corpus preso in considerazione) postradita1 venga scritto unito, sebbene sia evidente che si è perso il suo significato (vedi ad esempio il doc.12: post sradit-). Interessante invece sul versante opposto, dal momento che ispira grande solennità, la formula utilizzata da Audo, con l'inserimento di rovorata per roboratam, ovvero una carta a cui è stata conferita forza legale.

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